Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13,

comma secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (disciplina del

lavoro a domicilio) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di

Orvieto il 13 giugno, il 1 dicembre (due ordinanze) 1979 e il 31 maggio

1980, rispettivamente iscritte al n. 599 del registro ordinanze 1979 e

ai nn. 101, 102 e 679 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1979 e nn. 105 e 325 del

1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Orvieto con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,

secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (disciplina del

lavoro a domicilio), nella parte in cui non prevede la non punibilità

dell'intermediario o del mediatore che abbia reso al giudice o agli

organi di polizia dichiarazioni veritiere e utili ai fini della

individuazione e della punizione del soggetto committente lavoro

irregolare a domicilio, e punisce allo stesso modo l'intermediario o

mediatore e il committente, in riferimento agli artt. 2,3,35 primo

comma, 36, 38 secondo comma e 41 secondo comma della Costituzione.

Considerato che è giurisprudenza della Corte che, salvo che non si

cada in palese irrazionalità, non è censurabile la norma che,

prevedendo un'ampia possibilità di determinazione tra un minimo e un

massimo, consenta di adeguare la pena al caso concreto (cfr. da ultimo

sent. n. 170/82);

che la nuova legge sulle modifiche al sistema penale ha

ulteriormente accresciuto i poteri discrezionali del giudice,

prevedendo sanzioni alternative (cfr. ord. n. 90, 96, 99/83);

che le censure mosse dal giudice a quo cadono espressamente in

considerazioni di politica criminale, materia certamente riservata al

legislatore (per il rigetto di critiche a scelte discrezionali del

legislatore, cfr. da ultimo ord. n. 64/83).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre

1973, n. 877, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli

artt. 2, 3, 35 primo comma, 36, 38, secondo comma e 41 secondo comma

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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