Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli

esercizi commerciali, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1969

dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pala Graziano,

iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione del pretore di Roma in data

17 marzo 1969 solleva questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, per asserito contrasto:

1) con l'art. 3 della Costituzione, perché attribuendo al Prefetto

la determinazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi

commerciali su richiesta delle organizzazioni sindacali, attuerebbe una

discriminazione a danno dei non iscritti alle organizzazioni stesse,

che si vedrebbero egualmente obbligati dalle disposizioni prefettizie;

2) con l'art. 39 Cost., perché in tal modo gli imprenditori non

appartenenti ad alcuna associazione sindacale verrebbero ad essere

sottoposti a vincoli, in contrasto con il disposto costituzionale che

prevede l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi solo alle

condizioni ivi previste, ma non ancora realizzate;

3) con l'art. 41 Cost., perché attribuirebbe al Prefetto poteri

discrezionali in materia di regolamentazione della iniziativa privata,

e si porrebbe così in contrasto con la riserva di legge

costituzionalmente garantita al riguardo;

che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata non

fondata con la sentenza n. 133 del 16 dicembre 1968;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né

adduce comunque argomenti che possano indurre la Corte a modificare la

decisione precedentemente adottata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973,

Concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali,

sollevata con ordinanza del 17 marzo 1969 del pretore di Roma in

riferimento agli artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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