Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 1051/1957
  • art. 3legge 536/1949

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della

legge 7 novembre 1957, n. 1051; dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949,

n. 536; dell'art. 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170; dell'art.

unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; degli artt. 57, 58, 59, 60 e

61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Norme disciplinanti la

determinazione delle tariffe professionali di avvocati e procuratori)

promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1978 dal Pretore di Carpi

nel procedimento civile vertente tra Righi Clodo ed altra e Gualdi

Maurizio, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Carpi, con ordinanza emessa il 20

settembre 1978, nel corso di un giudizio sulla liquidazione delle spese

di causa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, dell'art. 1

della legge 3 agosto 1949, n. 536, dell'art. 3 del d.l.lgt. 22 febbraio

1946, n. 170; dell'art. unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; degli

artt. 57, 58, 59, 60 e 61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578:

sostenendo che le norme stesse, là dove demandano al Consiglio

nazionale forense la determinazione delle tariffe professionali, con la

potestà di stabilire i massimi ed i minimi entro i quali l'autorità

giudiziaria deve contenere la liquidazione, si porrebbero in contrasto

con gli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma,

25, primo comma, 41, 101, 104, primo comma, della Costituzione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo nel senso della non fondatezza.

Considerato che la Corte si è già pronunciata in proposito - sia

pure con riferimento agli artt. 70, 76 e 23 Cost.- mediante le sentenze

n. 20 del 1960 e n. 163 del 1971: in cui si è negato che la materia in

questione formi l'oggetto di "alcuna riserva costituzionale di legge" e

si è specificato che "i criteri per la fissazione dei compensi e le

relative tariffe hanno tale natura che è opportuno rivederli

periodicamente": donde "la convenienza d'affidarne l'aggiornamento ad

un organo tecnico che sia in grado di prendere tempestive decisioni";

considerato, d'altronde, che il giudice a quo non tiene conto di

tali precedenti, trascura il penultimo comma dell'art. 60 del r.d.l.

n. 1578 del 1933 (in base al quale l'autorità giudiziaria, nei casi

indicati dal comma medesimo, "può oltrepassare il limite massimo" od

anche "attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo") e comunque

non aggiunge motivi che possano indurre la Corte a modificare il

predetto orientamento; tanto più che la gran parte dei parametri

costituzionali invocati non rileva affatto ai fini della soluzione del

problema in esame o addirittura concorre a far ritenere del tutto

infondata la proposta impugnativa (come nel caso del terzo comma

dell'art. 24 Cost., per cui "sono assicurati ai non abbienti, con

appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni

giurisdizione").

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

1 della legge 3 agosto 1949, n. 536; 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946,

n. 170; unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; 57, 58, 59, 60 e 61

del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - in riferimento agli artt. 1,

secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma,

41, 101, 104, primo comma, Cost. - sollevata dal Pretore di Carpi con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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