Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4

e 5, dell'articolo 14, comma 5, e dell'articolo 14 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), promossi con n. 21 ordinanze emesse il 7 e il

3 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,

rispettivamente iscritte dal n. 427 al n. 447 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 e

n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ventuno ordinanze di analogo contenuto in data 3

e 7 febbraio 2001 (r.o. da n. 427 a n. 429 e da n. 430 a n. 447 del

2001) il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha

sollevato, in riferimento all'articolo 13 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che

l'esecuzione del decreto di espulsione dello straniero dal territorio

nazionale mediante accompagnamento coatto alla frontiera sia disposta

dall'autorità giudiziaria o, nei casi eccezionali di necessità ed

urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza con successiva

convalida da parte dell'autorità giudiziaria;

che con le stesse ordinanze il Tribunale di Milano ha

sollevato, sempre in riferimento all'art. 13 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del

citato decreto legislativo, nella parte in cui prevede che la

convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea

sia titolo idoneo ad autorizzare il prolungamento di tale misura per

un periodo massimo di venti giorni senza richiedere all'uopo un

ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria, nonché, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 del medesimo decreto, "nella parte in cui

non prevede che, sin dal momento dell'adozione del decreto di

trattenimento nel centro di permanenza temporanea, allo straniero

trattenuto sia nominato un difensore d'ufficio cui dare immediato

avviso del trattenimento";

che in tutte le ordinanze il remittente premette di essere

chiamato a convalidare il provvedimento del questore con il quale è

stato disposto il trattenimento presso il centro di permanenza

temporanea ed assistenza di uno straniero destinatario di un

provvedimento di espulsione;

che, secondo la prospettazione del remittente, gli artt. 13,

commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 violerebbero la

riserva di giurisdizione posta dall'art. 13, secondo e terzo comma,

della Costituzione, a presidio della libertà personale, in quanto

attribuirebbero ad una autorità amministrativa il potere di disporre

l'accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero senza neppure

prevedere che tale misura, disposta dalla autorità di polizia, sia

sottoposta alla convalida dell'autorità giudiziaria nel termine

complessivo di novantasei ore;

che, quanto all'art. 14, comma 5, del testo unico

sull'immigrazione, il quale prevede che la convalida giudiziaria del

trattenimento possa comportare la permanenza nel centro per un

periodo massimo di venti giorni senza un ulteriore provvedimento

dell'autorità giudiziaria, il remittente ne denuncia il contrasto

con l'art. 13 della Costituzione, sul rilievo che alla convalida

sarebbe stato annesso un effetto destinato a durare anche

successivamente al controllo sulla pregressa attività

amministrativa, sicché, mentre per le prime quarantotto ore, o

comunque sino alla convalida, la privazione della libertà personale

sarebbe disposta con l'osservanza delle garanzie previste dal

parametro costituzionale testé citato, per il periodo successivo

essa deriverebbe quale effetto automatico da una disposizione di

legge, e non invece da un autonomo provvedimento motivato

dell'autorità giudiziaria, se del caso contestuale alla convalida,

concernente il successivo trattenimento;

che, il remittente lamenta infine che l'art. 14 del testo

unico sull'immigrazione, nella parte in cui non prevede che, sin dal

momento dell'adozione del provvedimento di trattenimento, sia

nominato allo straniero un difensore di ufficio, cui dare immediato

avviso della misura, violerebbe l'art. 24 della Costituzione, poiché

"i termini già ristretti intercorrenti tra l'adozione del

trattenimento e l'udienza di convalida sarebbero ulteriormente

accorciati dalla circostanza che è il giudice, e non il questore, ad

avvisare il difensore d'ufficio della sua avvenuta nomina, e questa

contrazione del diritto di difesa non sarebbe giustificata da altri

preminenti interessi di rilievo costituzionale";

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate

inammissibili o non fondate;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa

erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali -

rilevato che la prima questione di legittimità costituzionale

sarebbe inammissibile per irrilevanza, in quanto nella specie

l'accompagnamento alla frontiera non sarebbe valutabile ex se ma

soltanto come conseguente al trattenimento (misura, quest'ultima,

sottoposta ad un vaglio giurisdizionale pieno, che si estende anche

al susseguente accompagnamento) - insiste per la declaratoria di

manifesta infondatezza delle residue questioni.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e

dunque i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che la censura di legittimità costituzionale mossa nei

confronti dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che

l'esecuzione del decreto di espulsione dello straniero dal territorio

nazionale mediante accompagnamento coatto alla frontiera sia disposta

dall'autorità giudiziaria o, in casi eccezionali di necessità ed

urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza e successivamente

convalidata dall'autorità giudiziaria, è stata da questa Corte

dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la

sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le successive

ordinanze n. 388 e n. 298 del 2001;

che pure l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286

del 1998, denunciato nella parte in cui prevede che la convalida del

trattenimento determini l'automatica applicazione della misura per un

periodo massimo di venti giorni senza richiedere un ulteriore

provvedimento dell'autorità giudiziaria, è stato oggetto di

pronunzie di questa Corte, che hanno dichiarato la questione non

fondata (sentenza n. 105 del 2001) e manifestamente infondata

(ordinanza n. 385 del 2001);

che con l'ordinanza citata da ultimo è stata dichiarata

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, anche la questione di legittimità costituzionale del

menzionato art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998,

denunciato sul rilievo che esso, non prevedendo che allo straniero

sia nominato, sin dall'inizio del suo trattenimento, un difensore

d'ufficio, cui dare immediato avviso della misura, impedirebbe alla

persona trattenuta di approntare una adeguata difesa;

che il remittente non adduce profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché

anche le questioni in esame vanno dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, e

dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché

dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, sollevate, in

riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale

di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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