Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis

e 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia

di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, poi modificato

dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di

trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto

1993, n. 296, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1995 dal

tribunale di Venezia sull'istanza proposta da Hamdadou Abdennour,

iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale di Venezia (investito, quale giudice

dell'esecuzione penale, dell'istanza con cui Hamdadou Abdennour,

condannato con sentenza passata in giudicato a tre anni e quattro

mesi di reclusione e 30 milioni di multa per il reato d'importazione

di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309, ha chiesto, ai sensi della vigente disciplina

sugli stranieri, di essere espulso dal territorio dello Stato) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

commi 12-bis e 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme

urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei

cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,

poi modificato dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in

materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei

cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12

agosto 1993, n. 296;

che per ricondurre a sintonia con i principi costituzionali

l'istituto dell'espulsione dello straniero condannato è necessario,

secondo il collegio rimettente, prevedere un rapporto in termini

frazionari fra la pena inflitta e quella concretamente espiata,

tenendo conto del quantum scontato in custodia cautelare o in

espiazione di pena;

che, quindi, occorre una nuova verifica sulla differenziazione,

così introdotta, fra la posizione del cittadino e quella dello

straniero, anche perché questa Corte, con la sentenza n. 62 del

1994, avrebbe considerato l'espulsione dello straniero alla luce

degli artt. 3 e 13 della Costituzione, mentre nella fattispecie in

esame si assume a parametro l'insieme dei principi ricavabili dagli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso

dell'infondatezza.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 283 del 1994, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 12-bis del citato decreto-legge n. 416 del 1989,

sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, e manifestamente infondata quella avente ad oggetto

l'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, sollevata con riguardo all'art. 3

della Costituzione, perché l'espulsione dello straniero

extracomunitario non dà luogo a sostanziale impunità, ma comporta

la semplice sospensione dell'esecuzione della custodia cautelare in

carcere ovvero dell'espiazione della pena, tanto che, nell'ipotesi in

cui questi rientri nel territorio dello Stato, è ripristinata la

detenzione;

che l'applicazione di tale espulsione, pur incidendo

sull'adempimento delle funzioni connesse all'applicazione della pena,

deve essere valutata con riguardo alla non manifesta irragionevolezza

della scelta adottata dal legislatore, senza che si determini una

ingiustificata situazione di favore dello straniero, censurabile alla

luce del principio di eguaglianza e segnatamente del canone di

ragionevolezza (sentenza n. 62 del 1994, Considerato in diritto n. 5,

richiamata dalla sentenza n. 283 del 1994);

che l'ordinanza non muove nuovi argomenti per riconsiderare la

questione, che va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del d.-l. 30

dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, poi modificato dal d.-l. 14

giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento

penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri),

convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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