Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 551/1994
  • art. 2legge 551/1994
  • art. 3legge 551/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), promossi con ordinanze emesse il 26 ottobre

1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San

Giovanni, il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Gela e il 7 novembre 1994

dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Bagnara

Calabra, iscritte rispettivamente ai nn. 120, 143 e 165 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 10, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

D'Inzillo Oreste, imputato per reati edilizi, il Pretore di Reggio

Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, con ordinanza del

26 ottobre 1994 (r.o. n. 120 del 1995), ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 79 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre

1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che

disciplinano il procedimento di sanatoria per le violazioni edilizie;

che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva

richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della

procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio"

previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che

il condono rientra tra gli "istituti di clemenza" disciplinati

dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla legge

costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre le norme impugnate non

rispettano i requisiti procedurali richiesti dal medesimo art. 79,

essendo state adottate con decreto-legge;

che il giudice remittente richiama la sentenza n. 369 del 1988

della Corte costituzionale, e afferma che le norme impugnate

contrastano con il principio di ragionevolezza, dal momento che esse

reiterano quelle disposizioni dei capi III e IV della legge 28

ottobre 1995, n. 47, che la Corte aveva dichiarato "eccezionali" e

giustificate solo dall'intento di "chiudere un passato di illegalità

di massa", nonché finalizzate a porre sicure basi per la repressione

futura di fatti che violano "fondamentali esigenze" di governo del

territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa

economica privata e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico

e artistico;

che nel corso del procedimento penale a carico di Benedetto

Santa, imputata per reati edilizi, il Pretore di Reggio Calabria,

sezione distaccata di Bagnara Calabra, con ordinanza del 7 novembre

1994 (r.o. n. 165 del 1995), ha sollevato la medesima questione di

legittimità costituzionale;

che nel corso del procedimento penale a carico di Patri'

Salvatore anche il Pretore di Gela, con ordinanza del 6 ottobre 1994

(r.o. n. 143 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9,

32, 41 e 79 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 27

settembre 1994, n. 551, proponendo argomentazioni analoghe a quelle

esposte nelle precedenti ordinanze di rimessione;

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze di

rimessione riguardano le norme di sanatoria delle violazioni edilizie

previste dal decreto-legge n. 551 del 1994, e che pertanto i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,

n. 277 del 26 novembre 1994, e che, pertanto, in conformità alla

giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43

del 1995), le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel

presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, e 79

della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, sezione

distaccata di Villa San Giovanni e sezione distaccata di Bagnara

Calabra, e, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della

Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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