Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, commi

14 e 15, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti

per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), e dell'art. 38, comma 2, della legge 28

febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal

Pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Pieri Nazareno

iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Pieri

Nazareno, imputato per reati edilizi, il Pretore di Gela, con

ordinanza del 12 dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, commi 14 e 15, del

decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), e dell'art. 38, comma 2, della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria della opere

edilizie) (R.O. n. 100 del 1995);

che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva

richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della

procedura di sanatoria al fine di ottenere il condono edilizio

previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che

il condono, comunque lo si definisca, costituisce una forma

d'esercizio della potestà di clemenza dello Stato e deve perciò

essere concesso secondo le forme previste, per la concessione

dell'amnistia, dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla

legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1;

che il giudice remittente osserva che di tali forme risulta

sprovvisto il decreto-legge impugnato, che ha disposto la

"riapertura" dei termini del condono contenuti nelle disposizioni di

cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985, estendendo l'effetto

estintivo dei reati agli illeciti commessi fino al 31 dicembre 1993;

che, nell'ordinanza di rimessione, dopo aver richiamato la

sentenza n. 369 del 1988 della Corte costituzionale, il giudice a quo

afferma che le norme impugnate contrastano con il principio di

ragionevolezza, dal momento che esse reiterano, a distanza di tempo,

quelle stesse disposizioni che la Corte aveva dichiarato

"eccezionali" e giustificate solo dall'intento di "chiudere un

passato di illegalità di massa", nonché finalizzate a porre sicure

basi per la repressione futura di fatti che violano "fondamentali

esigenze" di governo del territorio, sicurezza dell'esercizio

dell'iniziativa economica privata e tutela del paesaggio e del

patrimonio storico e artistico;

che, infine, il giudice remittente rileva il contrasto tra le

ragioni alla base del nuovo condono previsto dalle disposizioni

impugnate e le finalità formalmente indicate dal decreto-legge n.

649 del 1994, quali "il rilancio dell'attività economica" e "la

ripresa delle attività imprenditoriali", e censura il bilanciamento

operato dalle disposizioni impugnate tra gli interessi

costituzionalmente tutelati, tra i quali rientrano anche il diritto

alla salute psico-fisica e la tutela del paesaggio;

Considerato che il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni fissato

dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 21 del 26

gennaio 1995;

che le censure formulate nei confronti della disposizione di cui

all'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il loro

carattere accessorio, devono ritenersi assorbite in quelle

concernenti le norme del decreto-legge n. 649 del 1994, dove si

richiama, all'art. 1, l'intero capo IV della legge n. 47 del 1985,

nel quale risulta inserito anche l'art. 38;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v. da ultimo le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), la questione

sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, commi 14 e 15, del

decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), e dell'art. 38, comma 2, della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79

della Costituzione, dal Pretore di Gela con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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