Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,

5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 2001 (n. 5

ordinanze) e il 5 febbraio 2001 (n. 8 ordinanze) dal Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal

n. 404 al n. 416 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con tredici ordinanze di analogo contenuto in data

31 gennaio e 5 febbraio 2001 (r.o. da n. 404 a n. 416 del 2001) il

Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), "nella parte in cui non prevedono che il

provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica sia disposto dall'autorità giudiziaria o in casi di

necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, ad esso

provveda l'autorità amministrativa con obbligo di darne

comunicazione entro le quarantotto ore all'autorità giudiziaria per

la convalida entro le quarantotto ore successive";

che in tutte le ordinanze il remittente premette di essere

chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un

centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore

nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione

con accompagnamento alla frontiera;

che, ad avviso del giudice a quo, tanto l'accompagnamento

alla frontiera a mezzo della forza pubblica quanto l'eventuale

successivo trattenimento dello straniero nel centro costituirebbero

provvedimenti che, incidendo sulla libertà personale, non potrebbero

restare privi delle garanzie poste dall'art. 13 della Costituzione;

che, su queste premesse, il remittente rileva che i

provvedimenti di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera

adottati dall'autorità amministrativa potrebbero considerarsi

legittimi soltanto se configurati dal legislatore secondo le

previsioni dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, cioè come

provvedimenti provvisori da adottarsi dalla pubblica amministrazione

in casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente

individuati dalla legge, da comunicarsi nelle quarantotto ore e da

convalidarsi nelle successive quarantotto ore da parte dell'autorità

giudiziaria;

che, invece, le disposizioni censurate non prevederebbero

alcun intervento obbligatorio dell'autorità giudiziaria prima

dell'esecuzione del provvedimento di espulsione mediante

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e in ciò

contrasterebbero con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione;

che la violazione della riserva di giurisdizione

sussisterebbe, ad avviso del remittente, anche quando lo straniero,

per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga

trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo

n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e

assistenza, in quanto, nonostante che l'art. 14, comma 4, prescriva

al giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti

di cui all'art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida

sarebbe solo il provvedimento di trattenimento presso il centro, come

confermerebbe, oltre al tenore letterale del citato art. 14, comma 4,

che sembrerebbe riferirsi al solo "provvedimento del questore", anche

la circostanza che la mancata convalida del trattenimento non

travolgerebbe il provvedimento di "espulsione con accompagnamento",

che continuerebbe a gravare sullo straniero;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

manifestamente inammissibile o non fondata;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa

erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali,

rilevato che le questioni di legittimità costituzionale sono già

state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001,

insiste per la declaratoria di manifesta inammissibilità o

infondatezza delle questioni stesse.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione,

sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa

Corte, con la sentenza n. 105 del 2001, ha dichiarato non fondata,

nei sensi di cui in motivazione, identica questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14,

comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ha

chiarito che una corretta interpretazione delle disposizioni

censurate, alla luce dell'art. 13 della Costituzione e della riserva

di giurisdizione in esso contenuta, induce a ritenere che in sede di

convalida del provvedimento di trattenimento presso i centri di

permanenza temporanea e assistenza il giudice deve verificare anche

la legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento

immediato alla frontiera, essendo chiamato a riscontrare la

sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del testo unico

sull'immigrazione;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata

in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la citata sentenza

n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 44 del

2002; n. 388 e n. 298 del 2001;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché

anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e

dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo

e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in

composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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