Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del

R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, promossi con due ordinanze del

Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in

procedimenti civili vertenti tra Polizzi Mariangela e l'Esattoria

consorziale di Mesoraca, interveniente il Servizio dei contributi

agricoli unificati, iscritte ai numeri 114 e 115 del Registro ordinanze

1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del

28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con le due ordinanze è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949

(indicato nella ordinanza come decreto-legge), in relazione al R.D.L.

28 novembre 1938, n. 2138, ed in riferimento agli artt. 3, 23, 35,

primo comma, e 38 della Costituzione;

che, per quanto nelle ordinanze si faccia generico richiamo

all'intero decreto suindicato, le uniche disposizioni del decreto

stesso che risultano specificamente indicate e denunziate sono quelle

contenute negli artt. 4 e 5;

che nei giudizi di cui in epigrafe nessuno si è costituito davanti

alla Corte;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli

artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; che, pertanto, deve

essere dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di

legittimità costituzionale, essendo cessata l'efficacia delle due

disposizioni denunziate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24

settembre 1940, n. 1949, la illegittimità delle quali è stata

dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari