Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3,

sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), o dell'art. 1 della

legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato

dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.

537, promossi con ordinanze emesse il 5 luglio-4 ottobre 1994 dal

tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di

Catania, il 2 febbraio 1994 dal tribunale amministrativo regionale

del Lazio ed il 24 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale

della Campania, sezione staccata di Salerno, rispettivamente iscritte

ai nn. 879 del registro ordinanze 1995, 61 e 76 del registro

ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995 e n. 7, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di altrettanti giudizi promossi da

dipendenti di amministrazioni statali in servizio presso le

segreterie di tribunali amministrativi regionali o presso la Corte

dei conti per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità

giudiziaria loro corrisposta, così come previsto per i magistrati

dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,

il tribunale amministrativo regionale del Lazio ed il tribunale

amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,

con ordinanze emesse rispettivamente il 5 luglio-4 ottobre 1994 (reg.

ord. n. 879 del 1995), il 2 febbraio 1994 (reg. ord. n. 61 del 1996)

ed il 24 maggio 1995 (reg. ord. n. 76 del 1996), hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108

e 113 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.

537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), o dell'art. 1 della

legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato

dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993;

che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993

dispone che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221

del 1988, che ha attribuito al personale delle cancellerie e

segreterie giudiziarie una indennità, successivamente estesa al

personale amministrativo delle giurisdizioni speciali con la legge 15

febbraio 1989, n. 51, si interpreta nel senso che il richiamo

all'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge 19

febbraio 1981, n. 27 è da considerare nella misura vigente al 1

gennaio 1988, senza cioè l'adozione anche del meccanismo di

adeguamento triennale previsto per i magistrati;

che secondo le ordinanze di rimessione - due delle quali (reg.

ord. n. 879 del 1995 e n. 61 del 1996) anteriori alla sentenza di

questa Corte n. 15 del 1995, benché pervenute successivamente; la

terza (reg. ord. n. 76 del 1996) emessa in data posteriore -

l'interpretazione imposta dalla disposizione denunciata,

discostandosi da quella giurisprudenziale e non consentendo

l'adeguamento periodico dell'indennità, determinerebbe una lesione

del principio di eguaglianza perché: a) non sarebbe ragionevole la

diversità di trattamento, nel calcolo di indennità riferite ad

attività connesse, del personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie rispetto ai magistrati; b) sarebbe diverso il trattamento

retributivo, a parità di prestazioni, tra chi ha già ottenuto una

sentenza favorevole prima della legge interpretativa e chi ha un

giudizio in corso;

che, inoltre, la stessa disposizione sarebbe in contrasto con i

principi che garantiscono il diritto di difesa e la giurisdizione,

incidendo su giudizi in corso, e lederebbe l'imparzialità ed il buon

andamento dell'amministrazione;

che, infine, la progressiva svalutazione del contenuto economico

dell'indennità, non giustificata da una diminuzione quantitativa e

qualitativa delle prestazioni richieste al personale amministrativo

giudiziario né collegata a situazioni di emergenza, sarebbe in

contrasto con il principio di adeguatezza e proporzionalità della

retribuzione;

che, in particolare, il tribunale amministrativo regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, pur ricordando che la Corte si

è già espressa sulla questione con una pronuncia di non fondatezza

(sentenza n. 15 del 1995), ripropone il dubbio di legittimità

costituzionale, sottolineando la disparità di trattamento, peraltro

già dedotta in precedenti ordinanze di rimessione, tra coloro che

hanno già percepito l'indennità rivalutata per effetto di pronunce

giurisdizionali favorevoli, passate in giudicato, e coloro che

rivestono la stessa posizione nell'amministrazione e svolgono la

stessa attività lavorativa, ma non hanno il beneficio

dell'adeguamento dell'indennità, non avendo ottenuto una sentenza

definitiva prima dell'entrata in vigore della disposizione di

interpretazione autentica;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza o per

l'inammissibilità delle questioni;

Considerato che i giudizi propongono identiche o analoghe

questioni; possono pertanto essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle

ora sollevate sono state già dichiarate non fondate o manifestamente

infondate dalla Corte (sentenza n. 15 del 1995, ordinanze nn. 98 e

451 del 1995 e n. 33 del 1996), che ha riconosciuto all'art. 3,

sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 carattere

interpretativo, giacché esso impone una scelta ermeneutica che

rientra tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale

della disposizione interpretata, ed ha quindi carattere retroattivo,

muovendo sul piano delle fonti senza ledere la funzione

giurisdizionale né violare i giudicati;

che tale disposizione, interpretando l'art. 1 della legge 22

giugno 1988, n. 221 nel senso di escludere l'estensione al personale

amministrativo del sistema di adeguamento automatico dell'indennità

previsto per i magistrati, non appare irragionevole, giacché la

diversità di regime giuridico delle due indennità è giustificata

dalla mancanza di omogeneità tra le due diverse categorie di

dipendenti e dal diverso meccanismo di determinazione del loro

trattamento retributivo, basato solo per i magistrati

sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media

degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti, anziché sulle

regole comuni del pubblico impiego, applicate invece al personale

amministrativo giudiziario;

che, inoltre, il principio di proporzionalità e sufficienza

della retribuzione non implica l'indicizzazione delle indennità

corrisposte, dovendo a tal fine essere valutata la retribuzione nel

suo complesso e non con riferimento ad uno solo degli elementi che

concorrono a comporre il trattamento retributivo totale;

che, infine, la diversità di condizione tra chi ha potuto

percepire l'adeguamento periodico dell'indennità per effetto di

sentenze definitive favorevoli e chi, pur appartenendo alla stessa

amministrazione e rivestendo la medesima qualifica, non può ottenere

questo beneficio, non è determinata dalla legge interpretativa, ma

deriva dalla necessità di rispettare il giudicato che si è formato

in ordine a singoli rapporti ed al quale non può essere attribuita

una forza che si espande ad ogni altro giudizio, pendente o da

instaurare, tale da impedire ogni diversa interpretazione, anche data

dal legislatore;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono

essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo

comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica) e dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221

(Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97,

102, 103, primo comma, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di

Catania, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal

tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata

di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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