Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e

14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il

1° agosto 2000 dal tribunale di Padova nel procedimento civile

vertente tra Blessing Ady e il Prefetto di Padova, iscritta al n. 674

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data

1° agosto 2000 (r.o. n. 674 del 2000), nel corso di un procedimento

civile promosso da uno straniero che aveva impugnato, in base

all'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il

provvedimento di divieto di reingresso nel territorio dello Stato

italiano, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Padova

contestualmente al decreto di espulsione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del citato

d.lgs. n. 286 del 1998;

che il regime normativo contemplato dalle norme impugnate,

nel prevedere che lo straniero espulso non possa rientrare nel

territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro

dell'interno (comma 13), dispone che detto divieto opera per un

periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale

amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso

avverso il provvedimento di espulsione, ne determinino diversamente

la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di

motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della

complessiva condotta tenuta dallo stesso sul territorio dello Stato;

che, ad avviso del tribunale rimettente, detta previsione,

che riconoscerebbe il potere del giudice di rideterminare la durata

del divieto di reingresso dello straniero espulso solo nel caso in

cui lo stesso giudice decida sul ricorso avverso il provvedimento di

espulsione, escludendolo in caso di impugnazione del solo

provvedimento relativo alla entità della durata del divieto di cui

si tratta, sarebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 24 e 113

della Costituzione, poiché lederebbe il diritto di difesa ed

escluderebbe la tutela giurisdizionale contro l'atto amministrativo

prefettizio che determina in cinque anni la durata del divieto di

reingresso;

che inoltre - sempre secondo l'ordinanza di rimessione - il

regime giuridico impugnato violerebbe il principio di ragionevolezza,

non comprendendosi la ragione per la quale la valutazione della

congruità della durata del divieto di cui si tratta dovrebbe essere

di esclusiva competenza del giudice e non potrebbe, invece, essere

compiuta dal prefetto contestualmente alla emanazione del decreto di

espulsione; la disciplina in questione sarebbe anche in contrasto con

gli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di

ogni uomo di vedere valutato il proprio comportamento, oltre a

costringere lo straniero a subire la emanazione di un provvedimento

di divieto di reingresso per la durata di cinque anni, e ad

instaurare un procedimento giurisdizionale del tutto inutile,

nonostante le ovvie difficoltà legate alla sua condizione;

che il giudice rimettente prospetta, inoltre, la violazione

dell'art. 102 della Costituzione, per contrasto con il principio

della separazione dei poteri, in quanto la normativa di cui si tratta

demanderebbe al giudice un'attività non giurisdizionale, ma

sostanzialmente amministrativa, quale quella attinente alla

valutazione della congruità della durata del divieto di reingresso

per un periodo di cinque anni, in contrasto, altresì, con il

principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di

cui all'art. 97 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

inammissibilità o infondatezza della questione, rilevando che i

dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente derivano

da una interpretazione inesatta della normativa denunziata; al

riguardo, osservando, per un verso, che lo stesso comma 13

dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede la possibilità di un

autonomo giudizio amministrativo sulla durata del divieto di

reingresso, di competenza del Ministro dell'interno, che può

accordare una speciale autorizzazione per un reingresso in epoca

anteriore allo spirare del quinquennio previsto; per l'altro, che non

risulta nella normativa alcuna preclusione ad un'impugnazione

giurisdizionale dell'espulsione limitata alla durata del divieto di

reingresso;

che, quanto alla circostanza che il legislatore abbia

previsto la possibilità di riduzione in sede amministrativa, ad

opera del ministro quale superiore gerarchico del prefetto, della

durata, stabilita legislativamente, del divieto di cui si tratta,

anziché rimettere al prefetto la valutazione della durata ritenuta

volta per volta più congrua, detta scelta rientrerebbe - sempre

secondo l'Avvocatura generale dello Stato - nella discrezionalità

politica del legislatore.

Considerato che l'ordinanza che ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale si basa su un erroneo presupposto

interpretativo, cioè l'esistenza di una preclusione, per lo

straniero espulso, di ricorrere al giudice per ottenere

esclusivamente la rideterminazione della durata del divieto di

reingresso;

che in realtà il complesso delle disposizioni in esame

(art. 13) presuppone la possibilità di un'ampia tutela

giurisdizionale contro il decreto di espulsione e le intimazioni e

prescrizioni, comunque connesse, contenute nello stesso decreto di

espulsione, tra cui quella espressamente fissata dalla legge di non

rientrare nel territorio dello Stato, per un periodo di cinque anni,

salvo il potere espressamente attribuito al giudice (ordinario o

amministrativo, a seconda delle ipotesi di espulsione prefettizia o

ministeriale) di sindacato giurisdizionale, con facoltà, in sede di

impugnativa, di ridurre a non meno di un triennio detto periodo

quinquennale;

che risulta evidente il disegno legislativo di concentrare la

tutela giurisdizionale attraverso una tempestiva impugnazione del

decreto di espulsione, anche riguardo alle prescrizioni

consequenziali previste dalla norma, come risulta confermato dalla

concentrazione operata nel caso di espulsione con accompagnamento

immediato associato alla "misura di cui al comma 1 dell'art. 14"

(art. 13, comma 9, seconda parte);

che pertanto deve ritenersi che la norma denunciata consenta

allo straniero di limitare l'impugnativa contro l'espulsione a

profili attinenti al solo periodo di interdizione quinquennale di

rientrare nel territorio dello Stato italiano;

che rientra nella discrezionalità del legislatore

l'attribuzione ad un giudice (sia amministrativo, sia ordinario;

nella fattispecie, la normativa si riferisce, a seconda delle ipotesi

di espulsione, ad entrambi), in sede di decisione del ricorso

giurisdizionale, del potere di annullare (nei casi e con gli effetti

previsti dalla legge stessa: art. 113, terzo comma, Costituzione) un

atto amministrativo - e l'annullamento può essere anche parziale --,

affidandogli (ove ritenuto rispondente ad esigenze di speditezza),

anche il potere di determinare il contenuto di durata di una

prescrizione (nella specie effetto interdittivo), fissando alcuni

criteri di legittimità, pur lasciando spazio ad una valutazione

discrezionale;

che tale scelta non appare manifestamente irragionevole,

quando - come nella fattispecie - lo stesso legislatore ritenga che

detti strumenti processuali rispondano alla esigenza di rafforzare la

effettività, la tempestività e l'ampiezza della tutela

giurisdizionale, specie se questa tutela coinvolga diritti della

persona;

che non spetta al giudice, investito di un potere

giurisdizionale, di compiere una diversa valutazione di scelte di

politica legislativa, avendo il legislatore effettuato una opzione -

che non può ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente

arbitraria o in contrasto con il principio del buon andamento

dell'amministrazione - di riservare per singoli casi (mediante

autorizzazione) in via amministrativa al Ministro dell'interno la

deroga della durata quinquennale del divieto di rientro e di

consentire un sindacato giurisdizionale del giudice sulla misura

standard interdittiva adottata dal decreto di espulsione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata, con riferimento a tutti i profili

denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113, 2, 3,

102 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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