Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia nel procedimento

penale a carico di D'Angelo Francesco Salvatore, iscritta al n. 728

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dal Tribunale di

Benevento nel procedimento penale a carico di Giraldi Giovanna ed

altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia ed il

Tribunale di Benevento dubitano della legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale,

rispettivamente:

a) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare

l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen.,

ciò che, secondo il primo di tali giudici, darebbe luogo a

violazione degli artt. 76 e 77 - in riferimento della direttiva n. 67

dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 - nonché degli artt.

25 e 101 della Costituzione.;

b) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato

o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in

sede di riesame di misure coercitive, ciò che comporterebbe, secondo

il Tribunale di Benevento, la violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e

101 della Costituzione.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la prima

questione sia dichiarata non fondata e la seconda manifestamente

infondata;

Considerato che è opportuna la riunione dei predetti giudizi, in

quanto concernenti la medesima disposizione;

che la questione sub a), già dichiarata non fondata, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione., con la sentenza

n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del

1991, è stata dichiarata non fondata, con la sentenza n. 124 del

1992, anche in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione.;

che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili

nuovi;

che, di conseguenza, la questione con essa sollevata va

dichiarata manifestamente infondata;

che la questione sub b) è già stata dichiarata: non fondata, in

riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione., con la sentenza

n. 502 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt.

3, 24, 27 e 97 della Costituzione., con l'ordinanza n. 516 del 1991;

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e

3 della Costituzione., con la sentenza n. 124 del 1992;

che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili

nuovi;

che, di conseguenza, anche tale questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare

l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen.,

sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della

Costituzione. dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Nicosia con ordinanza del 10 maggio 1991;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato

o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in

sede di riesame di misure coercitive, sollevata in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione dal Tribunale di

Benevento con ordinanza del 16 dicembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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