Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto

ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici

fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto

ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici

fiduciari delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa

il 26 maggio 1998 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile

vertente tra le Ferrovie dello Stato S.T.S.A. S.p.A. e Farruggia

Emanuele, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione lavoro, nella causa

fra le Ferrovie dello Stato - S.T.S.A. S.p.A. e Farruggia Emanuele,

ha sollevato, con ordinanza del 26 maggio 1998, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16

giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle

ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22

giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle

Ferrovie dello Stato), "nella parte in cui prevedono che i medici

fiduciari non hanno qualità di impiegati, pur in presenza di una

disciplina tipica del lavoro subordinato e prescindendo dal concreto

atteggiarsi del rapporto";

che il rimettente, assumendo che le disposizioni censurate

trovino fonte in "un vero e proprio atto di normazione secondaria con

forza di legge", ritiene che esse ledano:

gli artt. 3 e 35 della Costituzione, introducendo "una evidente

disparità di trattamento tra cittadini-lavoratori che svolgono una

attività lavorativa avente le stesse caratteristiche";

l'art. 36 della Costituzione, giacché, "rendendo impossibile

l'esercizio del diritto a vedere qualificato come subordinato il

proprio rapporto di lavoro", si "preclude al lavoratore il godimento"

del diritto ad una "retribuzione equa e sufficiente";

gli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, in quanto la

qualificazione "per legge" della natura autonoma del rapporto di

lavoro dei medici fiduciari, "a prescindere dalle sue effettive

caratteristiche", limita, da un lato, "il diritto del cittadino di

agire in giudizio per la tutela dei propri diritti" e, dall'altro,

"sottrae al giudice (con compressione della funzione giurisdizionale)

la attività qualificatoria ed interpretativa dei fatti e delle

circostanze rilevanti ai fini della loro successiva qualificazione

giuridica e della disciplina applicabile";

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale - nel concludere per una declaratoria di

inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della sollevata

questione di legittimità costituzionale - ha argomentato,

essenzialmente, sulla natura di "regolamenti di esecuzione" dei

decreti impugnati, come tali privi di forza di legge e, dunque,

sottratti al sindacato di costituzionalità.

Considerato che i decreti ministeriali sui quali si appuntano le

censure del rimettente (decreti ministeriali 22 giugno 1984, n. 1542

e 16 giugno 1979, n. 1626) non possono reputarsi atti aventi forza di

legge;

che in tal senso depone non solo la loro intitolazione, ma anche

la definizione che ne dà l'art. 1 del regio d.-l. 8 gennaio 1925, n.

34 (sostitutivo dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429,

modificato dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728),

sulla base del quale essi sono stati emanati, come pure la procedura

seguita per la loro adozione (tale da prevedere l'acquisizione, tra

l'altro, del parere del Consiglio di Amministrazione dell'allora

Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato);

che, pertanto, le disposizioni contenute nei denunciati decreti

ministeriali non sono suscettibili di formare oggetto del sindacato

che l'art. 134 della Costituzione riserva a questa Corte, sicché la

sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ex

plurimis ordinanze n. 43 del 1998 e n. 208 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16

giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle

ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22

giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle

Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35,

36, 24, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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