Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3

e 4, legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)),

promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal pretore di Roma

nel procedimento civile vertente tra Lodi Sandro ed altri e INPS ed

altro iscritta al n. 895 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Piacentini Gianfranco ed altri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Salvatore Orestano per Piancentini Gianfranco ed

altri e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso della controversia previdenziale tra Lodi

Sandro ed altri nei confronti dell'INPS il pretore di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 35, 53 e 81 della Costituzione, dell'art. 10, commi 2,

3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 1988));

che il giudice a quo, dopo aver premesso, in punto di rilevanza,

che i ricorrenti chiedono la declaratoria di inesistenza dell'obbligo

di contribuzione al Servizio sanitario nazionale di cui alle norme in

esame, dichiara di essere a conoscenza del fatto che analoghe

questioni sono state dichiarate infondate da questa Corte con le

sentenze n. 167 del 1986 e n. 431 del 1987;

che la normativa in oggetto è stata sottratta alla declaratoria

di illegittimità costituzionale soltanto in virtù del suo carattere

transitorio, mentre il legislatore, dettando l'art. 10 della legge n.

67 del 1988, non ha dato esecuzione ai moniti rivolti da questa

Corte, limitandosi a ridurre le aliquote di contribuzione;

che pertanto, secondo il pretore rimettente, le norme impugnate

sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione

poiché determinano un'ingiusta disparità di trattamento tra

lavoratori subordinati ed autonomi, con l'art. 53 della Costituzione

per la mancanza dei necessari criteri di progressività, nonché con

l'art. 81 Cost.;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite le parti private, chiedendo l'accoglimento della questione

prospettata dal giudice a quo ed evidenziando in particolare che la

contribuzione in oggetto ha sempre di più assunto i connotati di un

vero e proprio tributo, gravante sui redditi più bassi in quanto

strutturato col criterio della proporzionalità;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le prospettate questioni vengano preliminarmente

dichiarate inammissibili o, comunque, infondate nel merito;

Considerato che il pretore rimettente ha sollevato la presente

questione senza fare alcuno specifico riferimento alla fattispecie

concreta sottoposta al suo esame, ossia senza chiarire né le

qualifiche professionali degli attori, né gli anni di contribuzione

in contestazione; ciò che rileva anche in relazione alla variazione

delle aliquote che il legislatore ha disposto nel corso degli anni;

che il rimettente non chiarisce nemmeno se gli attori contestino

soltanto il quantum della prestazione posta a loro carico in favore

del Servizio sanitario nazionale, oppure anche l'an della medesima;

che l'incompletezza dell'ordinanza riguarda infine anche le norme

da impugnare (in particolare si omette l'art. 31 della legge 28

febbraio 1986, n. 41) ed i parametri di riferimento (non risulta

alcuna motivazione in ordine al contenuto della presunta lesione

dell'art. 81 Cost.);

che, pertanto, la questione è prospettata con una motivazione

del tutto carente, sicché dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile (v., tra le altre, ordinanze n. 431 del 1988 e n. 595

del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge

11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988))

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 53 e 81 della

Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, nel

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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