Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1999

Altra decisione · depositata il 30/04/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per

limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle

transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio), convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,

promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1997 dal Tribunale di

Catania, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Giovanni Finocchiaro, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1999 il giudice relatore

Valerio Onida;

Udito l'Avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 giugno 1997, pervenuta a

questa Corte il 29 settembre 1997, il Tribunale di Catania ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli articoli 3, 4, 27 e 35 della Costituzione, dell'art. 9 del

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per

limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle

transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio), convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,

ai cui sensi la condanna con sentenza non definitiva per taluni reati

comporta la sospensione dalle funzioni di amministratore esercitate

presso enti creditizi, sospensione dichiarata dal consiglio di

amministrazione; e l'omessa dichiarazione di sospensione è punita

penalmente;

che il Tribunale remittente argomenta anzitutto sostenendo

l'applicabilità della norma de qua alla fattispecie sottoposta al

giudizio, pur relativa a reati commessi prima della sua entrata in

vigore, in quanto la sospensione si configurerebbe, a suo avviso,

come una misura interdittiva provvisoria di natura cautelare, volta a

preservare i requisiti di onorabilità per l'espletamento delle

funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle banche;

che, ad avviso del giudice remittente, la situazione normativa in

esame sarebbe essenzialmente diversa da quella della sospensione

obbligatoria di dipendenti e di amministratori pubblici condannati

per taluni dei reati contemplati dalla legge n. 55 del 1990, come

modificata dalla legge n. 16 del 1992, sulla prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso (in ordine alla quale è stata ritenuta

non fondata una questione di legittimità costituzionale con la

sentenza n. 184 del 1994), perché in quel caso la sospensione

potrebbe essere oggetto di revoca amministrativa, mentre nella

presente fattispecie essa sarebbe atta a produrre effetti

irrevocabili, se non altro in termini di danni non risarcibili

nemmeno al sopravvenire di una successiva sentenza di assoluzione;

che il giudice a quo rilevando che nella specie la misura

cautelare deriva da una condanna, non definitiva, la cui esecuzione

è stata sospesa dalla stessa sentenza che l'ha pronunciata, ricorda

la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto illegittime norme

le quali comportavano il perdurare della sospensione dall'esercizio

di determinate professioni anche dopo il venir meno della misura

cautelare restrittiva che vi aveva dato origine, osservando che in

quei casi non sarebbe apparso razionale che un provvedimento

amministrativo di sospensione obbligatoria, che ha la stessa natura e

si basa sulle stesse situazioni per le quali è previsto un

provvedimento giudiziario, non offra al soggetto colpito analoghe

garanzie quanto alla durata;

che si è costituito uno degli attori nel giudizio a quo

chiedendo l'accoglimento della questione, e sostenendo fra l'altro

che il dubbio di costituzionalità potrebbe essere superato solo

intendendo la norma nel senso che la sospensione non operi quando è

sospesa l'esecuzione della sentenza di condanna;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,

per insufficiente chiarezza della motivazione sulla non manifesta

infondatezza, ovvero manifestamente infondata.

Considerato che l'impugnato art. 9 del decreto-legge n. 143 del

1991 risulta abrogato dall'art. 161, comma 2, del decreto legislativo

1 settembre 1993, n. 385, in forza del quale però esso restava

applicabile, al pari delle altre disposizioni ivi indicate, "fino

alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle

autorità creditizie" ai sensi dello stesso decreto legislativo n.

385 del 1993;

che nella materia de qua è sopravvenuto, dopo l'emanazione della

ordinanza introduttiva del presente giudizio, il regolamento

approvato con il decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n.

161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di

onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle

banche e delle cause di sospensione), adottato in base all'art. 26

del d.lgs. n. 385 del 1993, che a detto regolamento demandava il

compito di stabilire i requisiti di professionalità e di

onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,

direzione e controllo presso banche (comma 1), requisiti il cui

difetto determina la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal consiglio

di amministrazione (comma 2), nonché il compito di stabilire "le

cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua

durata", sospensione dichiarata anch'essa dal consiglio di

amministrazione (comma 3);

che l'art. 6 del predetto regolamento disciplina la sospensione

dalla carica degli amministratori, sindaci e direttori generali delle

banche, stabilendo fra l'altro che è causa di sospensione -

dichiarata dal consiglio di amministrazione - la condanna, con

sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5, comma

1, lettera c) del medesimo regolamento, reati in gran parte

corrispondenti a quelli che davano luogo alla sospensione in base

alla previgente disposizione, impugnata in questa sede;

che, a parte ogni altra considerazione, non si potrebbe

prospettare l'eventualità di un trasferimento della questione alla

disposizione sopravvenuta, che è contenuta in un atto privo di forza

di legge;

che pertanto si rende opportuno restituire gli atti al giudice a

quo perché valuti nuovamente la questione e la sua rilevanza alla

luce dello ius superveniens rappresentato dal citato decreto

ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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