Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 7

maggio 1997 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nel

procedimento penale a carico di Rendine Alessandro, iscritta al n. 18

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nel

corso di un procedimento penale a carico di un soggetto imputato di

violazione della normativa urbanistica e di altri reati concorrenti,

concernenti la violazione della normativa sulle costruzioni in

cemento armato (artt. 1, 2 e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086)

e quella sulle costruzioni in zona sismica (artt. 3, 17, 18 e 20

della legge 2 febbraio 1974, n. 64), ha sollevato, con ordinanza del

7 maggio 1997 (r.o. n. 18 del 1998), questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), nella parte in cui non prevede che il rilascio della

concessione in sanatoria estingua, oltre alle violazioni di natura

strettamente urbanistica, anche i reati sopra citati;

che, ad avviso del giudice a quo tale esclusione dell'effetto

estintivo del reato attribuito alla concessione in sanatoria dalla

norma impugnata, con riferimento a reati, quali quelli indicati, che

sono puniti in misura assai più lieve di quella prevista per le

costruzioni abusive, non sarebbe adeguatamente giustificata dalla

diversità degli interessi da tutelare sottesi alle diverse

normative, e si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 3, primo

comma, della Costituzione, in quanto la declaratoria di non doversi

procedere sotto il profilo penale in relazione ai reati di cui si

tratta non precluderebbe alle autorità preposte alla vigilanza sulle

costruzioni eseguite in zona sismica e sulle opere in conglomerato

cementizio, ai sensi degli artt. 26 della legge n. 64 del 1974, e 18

della legge n. 1086 del 1971, di operare comunque i controlli cui

sono deputate;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione sollevata,

osservando che il rilascio di una concessione in sanatoria in materia

urbanistica non può elidere ex post il disvalore giuridico che

deriva dalla violazione delle altre disposizioni richiamate, atteso

che esse tutelano oggettività giuridiche differenti e tra loro non

assimilabili;

che, sempre ad avviso dell'interveniente, non potrebbe farsi

discendere la illegittimità della mancata estensione alle

fattispecie in esame del meccanismo di estinzione previsto in

relazione alle violazioni in materia urbanistica dalla esiguità

della risposta sanzionatoria nei casi in questione, la quale dipende

esclusivamente dalle fattispecie stesse come reati di pericolo

astratto, in cui la sfera di intervento penale è considerevolmente

anticipata in considerazione della priorità del bene tutelato.

Infine, si osserva nella memoria, la comunicazione della sentenza di

condanna all'ufficio tecnico della Regione ex art. 26 della legge n.

64 del 1974, ovvero alla Prefettura ex art. 18 della legge n. 1086

del 1971, non elide affatto il disvalore penale delle condotte poste

in essere.

Considerato che questa Corte ha già affermato la natura

particolare della estinzione dei reati urbanistici prevista dal

combinato disposto degli articoli 13 e 22 della legge 28 febbraio

1985 n.47, risolventesi in un accertamento dell'inesistenza del danno

urbanistico, e cioè di mancanza ex tunc dell'antigiuridicità

sostanziale del fatto reato urbanistico (sentenza n. 370 del 1988);

che la fattispecie penale estintiva di cui al capo I della legge

n. 47 del 1985 è nettamente diversa dalla fattispecie estintiva di

cui al capo IV della stessa legge (sentenza n. 370 del 1988);

che la estinzione prevista dall'art. 38 della legge n. 47 del

1985 non si accompagna necessariamente al rilascio della concessione

in sanatoria ed è di carattere del tutto eccezionale e limitata nel

tempo di commissione degli illeciti, allo scopo di sanare posizioni

pregresse e risolvere, - in relazione anche a ragioni contingenti e

straordinarie di natura finanziaria - (sentenza n. 427 del 1995),

situazioni diffuse di abusivismo addebitabili anche a cronica inerzia

o insufficienza dell'azione comunale di programmazione e controllo

dell'attività urbanistica ed edilizia;

che nel capo IV (condono-sanatoria) della predetta legge n. 47

del 1985 e nelle corrispondenti disposizioni delle leggi 23 dicembre

1994, n. 724 (art. 39, comma 17) e 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2,

comma 50) vi è la previsione ed una espressa considerazione dei

profili di idoneità statica e di adeguamento antisismico con

richiamo alle norme della legge 5 novembre 1971, n.1086 e alla legge

2 febbraio 1974, n. 64 (articolo 35);

che il combinato disposto degli articoli 13 e 22 della legge n.

47 del 1985 è disposizione di regime, destinata ad operare anche nel

futuro ed in via permanente allo scopo di regolarizzare sul piano

esclusivamente urbanistico-edilizio situazioni di irregolarità

meramente formale (di mancanza di titolo concessorio o autorizzatorio

edilizio) di opere compiute ed eseguite in persistente piena

conformità con gli strumenti urbanistici approvati o in itinere

senza alcuna considerazione con i differenti profili attinenti alla

sicurezza statica e alla prevenzione dei rischi sismici;

che il legislatore gode di una scelta ampiamente discrezionale in

ordine alla ampiezza di particolari estinzioni di reato in

conseguenza di sanatorie amministrative, tanto più se riguardano

reati semplicemente connessi all'attività da sanare (profilo

urbanistico);

che appare sicuramente non arbitraria e non assolutamente

irragionevole la scelta del legislatore di limitare la particolare

ipotesi di estinzione dei reati, a seguito della sanatoria mediante

accertamento di conformità, ai soli reati contravvenzionali previsti

dalle norme urbanistiche vigenti (art. 13 e 22 della legge n. 47 del

1985);

che tale scelta è stata condizionata dalle particolari esigenze

di sicurezza generale, volte ad evitare che, in via permanente anche

per il futuro, si possa fare a meno delle specifiche procedure (e

relativa tutela penale) attinenti alla idoneità statica per le opere

in cemento armato o a struttura metallica e alle opere in zona

sismica, semplicemente ricorrendo all'accertamento di conformità

avente valenza esclusivamente urbanistica;

che, del resto, nel sistema penale non resta in radice esclusa la

possibilità per i soggetti interessati di avvalersi dei generali

strumenti di composizione dell'azione penale, ricorrendo per le

contravvenzioni concorrenti - ove ne sussistano gli estremi e a

seconda delle diverse ipotesi - alla separata oblazione (articoli 162

e 162-bis del codice penale), previa eliminazione degli eventuali

elementi impeditivi (conseguenze dannose o pericolose del reato

eliminabili da parte del contravventore);

che, alla stregua delle anzidette argomentazioni, la questione

deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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