Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di

circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei

pubblici dipendenti) promossi con le ordinanze emesse: 1) l'8

febbraio 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania,

sezione staccata di Salerno sul ricorso proposto da Fattorusso

Sebastiano contro A.T.A.C.S. iscritta al n. 493 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 12 maggio 1995 dal

tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata

di Brescia sul ricorso proposto da Sambo Antonio contro il Ministero

delle Finanze ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza dell'8 febbraio 1995 il tribunale

amministrativo regionale della Campania - nel corso del giudizio

promosso da Fattorusso Sebastiano, già condannato per il reato di

peculato continuato e sospeso cautelativamente dal servizio, avverso

il silenzio-rifiuto serbato dall'Azienda Trasporti Autofiloviari

Consorzio Salernitano (ATACS), sua datrice di lavoro, sulla sua

diffida a provvedere alla sua riammissione in servizio per essere

decorso il termine di durata della sospensione - ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9,

secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema

di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione

dei pubblici dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della

Costituzione, nella parte in cui prevede per la pubblica

amministrazione l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di

lavoro il dipendente - già sospeso dal servizio per essere stato

sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato,

ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato - alla

scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di

sospensione;

che - secondo il tribunale rimettente - la disposizione censurata

è irragionevole per il fatto di porre sul medesimo piano tutti i

tipi di reato a prescindere alla loro diversa gravità, senza tener

conto se vi sia già stata, o meno, una pronuncia, ancorché non

passata in giudicato, e senza operare alcuna distinzione in ordine

alla posizione, più o meno responsabile o rappresentativa, ricoperta

dal dipendente imputato;

che la norma censurata si pone anche in contrasto con l'art. 97

della Costituzione perché sarebbe inficiato il buon andamento e

l'imparzialità dell'amministrazione;

che inoltre vi sarebbe violazione dell'art. 4 della Costituzione

in quanto la norma censurata darebbe facoltà ad un cittadino di

svolgere una funzione pubblica senza che si avverino i presupposti di

dignità e di capacità;

che analoga questione di costituzionalità della medesima

disposizione censurata è stata sollevata dal tribunale

amministrativo regionale della Lombardia con ordinanza del 12 maggio

1995 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o

l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione

oggettiva;

che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta

non fondata con sentenza n. 447 del 1995;

che, in particolare, questa Corte ha riconosciuto - come

strumento alternativo di cautela e garanzia delle ragioni

dell'amministrazione - la possibilità per la stessa di ricorrere

alla sospensione facoltativa di cui all'art. 92, d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3, che non è esclusa, né preclusa, dal precedente ricorso

alla sospensione cautelare ex art. 91 del d.P.R. n.3 del 1957 cit.;

che i Tribunali rimettenti non introducono argomenti nuovi, né

prospetta profili diversi di censura;

che, quindi, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma,

della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,

sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici

dipendenti) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della

Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Campania e

dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le

ordinanze trascritte in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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