Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi) e della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con

ordinanze 30 giugno e 9 maggio 1979 (due ordinanze) della Commissione

tributaria di primo grado di Larino, 22 giugno 1979 (nove ordinanze)

della Commissione tributaria di primo grado di Livorno, 18 ottobre 1979

della Commissione tributaria di primo grado di Trieste, 29 ottobre 1979

(cinque ordinanze) della Commissione tributaria di primo grado di La

Spezia e 30 giugno 1977 della Commissione tributaria di primo grado di

Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 946, 947 e 948 del registro

ordinanze 1979 e nn. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253,

278, 279, 280, 281, 282 e 357 del registro ordinanze 1980 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 57, 145, 152 e 166

dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, le Commissioni

tributarie di primo grado di Larino, di Livorno, di Trieste, di La

Spezia, di Fermo hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro

autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando sia l'art. 1

(con particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a)

sia l'art. 7 (con particolare riguardo al primo, secondo e quarto

comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt.

3, 35 e 53 della Costituzione; ora circoscrivendo la questione al solo

art. 7 d.P.R. cit.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n.

599 del 1973, nella parte concernente i lavoratori autonomi; ora

riferendo l'impugnativa all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

sempre per l'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali;

che nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Larino e di Fermo è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della

questione così sollevata.

Considerando che tutti i giudizi predetti possono essere riuniti e

congiuntamente decisi;

che la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza

n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e

dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in

quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano

assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed

ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario

pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato

decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore

dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i

rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in

forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina

riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1 e 7

del d.P.R 29 settembre 1973, n. 599, nonché dell'intero d.P.R. n. 599,

nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui

redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli

artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già

decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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