Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica

moralità), promossi con due ordinanze emesse il 2 ed il 9 dicembre

1969 dal pretore di Ozieri nei procedimenti penali a carico,

rispettivamente, di Cozzolino Aldo e di Chessa Gavino, iscritte ai nn.

468 e 467 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970, e con ordinanza

emessa il 19 dicembre 1969 dal pretore di Busto Arsizio nel

procedimento penale a carico di Bardelli Guglielmo, iscritta al n. 110

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze del pretore di Ozieri in data 2 e 9

dicembre 1969 sollevano la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - nelle parti

in cui conferiscono all'autorità amministrativa un potere

discrezionale - in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;

che anche l'ordinanza del pretore di Busto Arsizio in data 19

dicembre 1969 solleva la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24,

secondo comma, della Costituzione.

Considerato che, dopo l'emanazione delle tre ordinanze di

rimessione, questa Corte, confermando le sue precedenti decisioni, con

sentenza n. 76 del 25 maggio 1970, ha dichiarato infondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 1423

del 1956;

che non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a

modificare la sua giurisprudenza.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate in riferimento agli

artt. 3, 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze 2

e 9 dicembre 1969 del pretore di Ozieri e con l'ordinanza 19 dicembre

1969 del pretore di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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