Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con ordinanze

emesse il 27 settembre 1994 dal Pretore di Terni, il 4 ottobre 1994

dal Pretore di Trento, il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Perugia, il

27 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa

Marittima, il 5 ottobre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata

di Tivoli, iscritte rispettivamente ai nn. 677, 720, 729, 765 e 803

del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 47 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1994 e

nn. 3 e 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che i Pretori di Terni, Trento, Perugia, Grosseto,

sezione distaccata di Massa Marittima, e Roma, sezione distaccata di

Tivoli - con ordinanze emesse rispettivamente il 27 settembre, il 4

ottobre, il 6 ottobre, il 27 ottobre e il 5 ottobre 1994, nel corso

di altrettanti procedimenti penali per il reato di scarico oltre i

limiti di accettabilità (art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio

1976, n. 319) - hanno sollevato questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n.

537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature);

che la disposizione denunciata, nel sostituire il terzo comma

dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, prevede che l'inosservanza

dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla

legge (ovvero stabiliti dalle regioni o eventualmente prescritti in

sede di rilascio dell'autorizzazione) è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 3 a 30 milioni di lire. La stessa

disposizione stabilisce che per gli scarichi diversi da quelli

provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di

attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e

sanitaria, in caso di superamento in misura superiore al 20 per cento

dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla

legge o di quelli fissati dalle regioni la pena è dell'ammenda da 10

a 100 milioni di lire; infine prevede la pena dell'ammenda da 20 a

200 milioni di lire o la pena dell'arresto da due mesi a due anni

qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i

parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, indicati

al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del

Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 319

del 1976, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima;

che tutte le ordinanze prospettano il contrasto con l'art. 3

della Costituzione: a) per irrazionale disparità di trattamento

giuridico-penale tra le diverse ipotesi di reato previste dalla legge

n. 319 del 1976 (le violazioni meno gravi e puramente formali

sarebbero punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda, mentre il

superamento dei limiti tabellari da parte di uno scarico produttivo,

che pone in pericolo gli interessi protetti dalla stessa normativa,

sarebbe in alcuni casi depenalizzato ed in altri sanzionato con la

sola ammenda); b) per il diverso regime penale delle medesime ipotesi

di reato, a seconda della data di fissazione del dibattimento, per

effetto del susseguirsi di decreti-legge di modifica della

fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 21, terzo comma,

della legge n. 319 del 1976;

che la disposizione censurata violerebbe anche gli artt. 9 e 32

della Costituzione (secondo i Pretori di Terni e di Perugia) o solo

quest'ultimo parametro (secondo il Pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli), per la contraddittorietà rispetto

all'obiettivo di tutelare il paesaggio, inteso oggi anche come

complessivo ecosistema, ed all'obbligo di salvaguardare il diritto

alla salute, configurabile come diritto all'ambiente salubre;

che il contrasto con l'art. 41 della Costituzione, prospettato

dai Pretori di Terni, Perugia e Grosseto, sezione distaccata di Massa

Marittima, deriverebbe dall'ostacolo che l'art. 3, primo comma, del

decreto-legge n. 537 del 1994 introduce all'applicazione del

principio "chi inquina paga", essendo favorito chi ha violato la

legge e penalizzato invece, anche sul piano della concorrenza,

l'imprenditore che ha affrontato rilevanti investimenti per adeguare

i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;

che alcune ordinanze di rimessione dubitano inoltre del

contrasto con la più rigorosa normativa comunitaria, in particolare

con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991, con conseguente

violazione dell'art. 10 della Costituzione (Pretori di Terni e

Perugia) o degli artt. 10 e 11 della Costituzione (Pretore di

Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima);

che ad avviso dei Pretori di Trento e Roma, sezione distaccata

di Tivoli, la norma censurata, in quanto introdotta e reiterata con

un decreto-legge, si porrebbe in contrasto con il principio di

riserva di legge in materia penale e violerebbe pertanto l'art. 25 o

gli artt. 25 e 77 della Costituzione;

che in tutti i giudizi (tranne in quello promosso dal Pretore di

Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni

siano dichiarate inammissibili, essendo il decreto-legge n. 537 del

1994 decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni

identiche o connesse, concernenti la stessa disposizione, sicché i

giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata

conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269, serie

generale, del 17 novembre 1994);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di

legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente

vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79)

presenta un contenuto normativo diverso da quello espresso dalla

disposizione denunciata dal giudice rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai

Pretori di Terni, Trento, Perugia, Grosseto, sezione distaccata di

Massa Marittima, e Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari