Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,

lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325

(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia

di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402,

promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da

Bertassello Tiziana contro il Ministero dell'Interno ed altro,

iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di Bertassello Tiziana nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 marzo

1994, ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 32 e 35, primo comma,

della Costituzione - questione di legittimità dell'art. 4, comma 1,

lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325

(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia

di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella

parte in cui dispone che l'allievo del corso di formazione per agente

in prova, il quale sia stato dimesso per assenza protrattasi oltre i

termini indicati nella citata disposizione, venga dimesso anche dal

Corpo di Pubblica Sicurezza;

che il giudice a quo , nel richiamarsi all'ordinanza n. 84 del

1994, emessa in analogo giudizio dal T.A.R. della Liguria, osserva

che la norma impone che l'allievo-agente di P.S. assente dal corso

per oltre 30 giorni, ovvero per più di 40 in caso di infermità

contratta durante il corso stesso, venga dimesso con cessazione di

ogni rapporto con l'amministrazione, mentre in caso d'infermità

contratta a causa di esercitazione pratica, come pure nell'ipotesi di

assenza per maternità, è consentita la partecipazione al primo

corso utile successivo;

che, secondo il remittente Tribunale, alla luce delle garanzie

costituzionali del lavoro e della salute, pari opportunità di tutela

dovrebbero assistere tutti i soggetti impegnati nel corso;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la declaratoria d'inammissibilità oppure d'infondatezza, in quanto

la questione si presenterebbe negli stessi termini già esaminati

dalla Corte con sentenza n. 297/1994;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

parte privata, la quale ha altresì depositato memoria nell'imminenza

della camera di consiglio, insistendo per la declaratoria

d'illegittimità costituzionale;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 297/1994, in ragione dell'inidoneità

delle situazioni invocate come termini di confronto ad essere assunte

quali tertia comparationis;

che in tale decisione questa Corte ha sottolineato la

razionalità della scelta che, in un sistema transitorio di

reclutamento del personale, accorda un trattamento più favorevole

all'allievo assente per causa connessa all'attività addestrativa;

che ciò rappresenta attuazione del principio di buon andamento

della P.A. - evitando possibili strumentalizzazioni ostative ad una

corretta selezione - e risulta prevalente nel bilanciamento con gli

altri parametri costituzionali evocati;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in

quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del

decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi

per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti

a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in

legge 3 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

32 e 35, primo comma, della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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