Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal

Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di

Poli Gio Batta, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di

Gio Batta Poli, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b),

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) per avere edificato un fabbricato ad uso garage

in assenza della prescritta concessione edilizia, il Pretore di

Bassano del Grappa, con ordinanza del 12 aprile 1995 (r.o. n. 355 del

1995) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto la possibilità di ottenere

il c.d. "condono edilizio" per le opere ultimate entro il 31

dicembre 1993, con termine ultimo per la presentazione della domanda

sino al 31 marzo 1995, nella parte in cui ne esclude l'applicazione

nei casi in cui il manufatto sia stato spontaneamente demolito

dall'imputato prima di ogni provvedimento dell'autorità comunale;

che, ad avviso del giudice a quo, ciò determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso di chi,

avendo edificato in assenza di concessione, può richiedere ed

ottenere la concessione in sanatoria, usufruendo della causa

estintiva del reato di cui all'art. 38, secondo comma, della legge n.

47 del 1985, della quale non potrebbe godere chi abbia eliminato le

conseguenze del reato, evitando, tra l'altro, all'amministrazione la

necessità di far fronte alle incombenze conseguenti alla domanda in

sanatoria;

che, al riguardo, il rimettente sottolinea che, mentre in

occasione del condono disposto con la legge n. 47 del 1985, il

legislatore provvide ad eliminare tale disparità prevedendo,

all'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, la

non perseguibilità in qualunque sede di coloro che avessero demolito

o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della

legge di conversione, analoga previsione non risulta introdotta dalla

legge n. 724 del 1994;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la rimessione degli atti al pretore perché valuti la

rilevanza della questione sollevata alla luce della circostanza

dell'avvenuto pagamento (o meno), da parte dell'imputato, della somma

dovuta a titolo di oblazione, ovvero per la infondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte ha avuto occasione di affermare che le

disposizioni relative alla c.d. "sanatoria edilizia" in via ordinaria

(accertamento di conformità: artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio

1985, n. 47) devono essere interpretate nel senso che la avvenuta

demolizione del manufatto non impedisca la estinzione del reato

sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe

potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13

citato (ordinanze nn. 80 e 34 del 1990; nn. 539 e 415 del 1989 e

sentenza n. 167 del 1989);

che con sentenza n. 369 del 1988 è stato chiarito che non può

essere accolta l'interpretazione che la demolizione dell'opera

abusiva precluda al responsabile dell'abuso edilizio di presentare

domanda di condono-sanatoria e che, nonostante, di regola, sanatoria

e contributo di concessione (e, si può aggiungere, oblazione)

attengano alla costruzione realizzata, ciò peraltro non esclude che

possa estinguersi il reato edilizio anche a demolizione avvenuta

(conforme sentenza n. 167 del 1989);

che l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è

caratterizzato sostanzialmente dalla "riapertura dei termini per la

presentazione delle domande, con spostamento della data di

ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del

condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da

taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive", dirette

"a circoscrivere l'ambito della definizione agevolata o a

riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione

del legislatore di preminenti interessi pubblici" (sentenza n. 427

del 1995);

che nessuna innovazione è stata introdotta nella nuova

disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli

effetti della presentazione della domanda e del pagamento

dell'oblazione, né vi è alcuna disposizione specifica o innovativa

(rispetto al precedente condono-sanatoria) sulla intervenuta

demolizione o eliminazione delle opere abusive;

che, pertanto, anche in base al condono edilizio riaperto con

l'art. 39 citato, non esiste alcuna disparità di trattamento

rispetto a chi non abbia tempestivamente demolito, continuando la

demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo

rispetto alla domanda di condono con pagamento della oblazione con i

normali effetti dell'immutato art. 38 della legge n. 47 del 1985;

che - a prescindere da ogni interpretazione sull'ampiezza del

rinvio contenuto nel combinato disposto dell'art. 39, commi 1 e 18,

della legge n. 724 del 1994 alle disposizioni di cui ai Capi IV e V

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e

integrazioni - con riferimento all'art. 8-quater del decreto-legge 23

aprile 1985, n. 146, deve essere riaffermato che rientra nella

discrezionalità del legislatore stabilire limiti temporali a taluni

effetti di "non perseguibilità" come conseguenza di non punibilità

per ragioni di politica criminale e non certo come effetto della

caduta di antigiuridicità per cause intrinseche attinenti al nucleo

sostanziale dell'illecito, che permane anche dopo la demolizione

(sentenza n. 167 del 1989);

che pertanto la sollevata questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del

Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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