Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 69legge 220/1974

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma

quarto, cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)

come modificato dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, promosso con

ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore di Langhirano, nel

procedimento penale a carico di Bolsi Pietro, iscritta al n. 497 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nel procedimento di cui

all'epigrafe, il Pretore di Langhirano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.

(così come modificato dalla l. 7 giugno 1974 n. 220) in relazione

all'art. 3 Cost., in quanto la predetta disposizione, mentre consente

il giudizio di bilanciamento fra circostanze, anche quando la legge

prevede la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, o

di specie diversa, non prevede analoga possibilità quando un fatto,

che pur potrebbe essere assunto come circostanza, è invece considerato

elemento costitutivo,

che a tali considerazioni il Pretore è stato indotto dovendo

giudicare sul delitto di oltraggio che, a suo avviso, in null'altro

consisterebbe se non in un'ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 61 n.

10 cod. pen., sì che verrebbe a determinarsi irragionevole divario fra

chi può usufruire del bilanciamento e chi non può utilizzarlo,

che, secondo il giudice a quo, il legislatore del '30, nel

formulare fattispecie complesse avrebbe tenuto conto dell'analogo

trattamento sanzionatorio contenuto nel testo del quarto comma

dell'art. 69 cod. pen., così come in allora strutturato, sì che,

modificato ora quel comma senza analoga modifica alla regola che

disciplina le fattispecie composite, sarebbe manifesta la

disuguaglianza.

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, e per vari motivi

già esposti in precedenti occasioni, che la questione sia dichiarata

infondata.

Considerato che questa Corte ha più volte messo in luce

l'eterogeneità delle due fattispecie ancora una volta poste a

raffronto coll'odierna rimessione, sottolineando che con esse si è

inteso tutelare beni giuridici ben diversi, giacché nell'una sono

presi in considerazione l'onore e il decoro del privato cittadino

mentre nell'altra è protetto il prestigio della pubblica

amministrazione nel suo funzionamento attraverso l'opera dei pubblici

ufficiali (Sentenze n. 22/1966; 109/1968; 51/1980 e Ord. 20/1983),

che, perciò, non può essere accolta l'opinione del pretore,

secondo cui l'oltraggio sarebbe nient'altro che un'ingiuria aggravata

dalla qualità di pubblico ufficiale della parte offesa,

che proprio tali considerazioni portano ad escludere l'apparente

diverso profilo prospettato dal pretore, in quanto se davvero il

legislatore avesse inteso, nel formulare la fattispecie di oltraggio,

tenere conto dell'allora diversa formulazione del quarto comma

dell'art. 69 cod. pen., facile gli sarebbe stato usare ben altra

tecnica normativa, delineando all'art. 594 cod. pen. una circostanza

aggravante per l'offesa a pubblico ufficiale, sia pure con pena

indipendente da quella ordinaria del reato,

che, al contrario, la formulazione di un'apposita ipotesi di reato

per il delitto di oltraggio corrisponde alla corretta logica del

legislatore di concedere autonoma e più rigorosa tutela a beni

giuridici considerati più preziosi, o di dare sede più adeguata e

più significativa in rapporto all'interesse prevalente a fattispecie

complesse strutturate su elementi riferibili a beni giuridici diversi,

che, pertanto, in relazione ai principi di cui sopra più volte

riaffermati, la sollevata questione appare manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Langhirano coll'ordinanza in

epigrafe per contrasto dell'art. 69 quarto comma cod. pen., così come

modificato dalla l. 7 giugno 1974 n. 220, coll'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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