Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1, comma 3, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito

in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e 2, secondo comma

della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una

sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei

conti), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 dalla Corte

dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sul

ricorso proposto da Isabella Marino contro il Ministero del tesoro,

iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la vedova del titolare di una pensione di guerra di

settima categoria ha impugnato innanzi alla Corte dei conti il

decreto del Ministero del tesoro 12 aprile 1986, con il quale era

stata confermata detta categoria pensionistica ed erano state

ritenute ininfluenti sul decesso del pensionato le patologie già

riconosciute, in vita, come dipendenti da causa di servizio;

che il giudice ha disposto l'acquisizione del parere del Collegio

medico-legale presso il Ministero della difesa e, all'esito, la

ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda ovvero, in linea

gradata, l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio a norma

dell'art. 445 cod. proc. civ;

che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Basilicata

(innanzi alla quale il giudizio è stato proseguito ex art.6 della

legge 14 gennaio 1994, n. 19), con ordinanza del 27 febbraio 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19

(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti) e 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658

(Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle

sezioni riunite della Corte dei conti), nella parte in cui

implicitamente esclude l'ammissibilità della consulenza tecnica

d'ufficio disciplinata dall'art. 445 cod. proc. civ., in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e

secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione;

che i giudici a quibus premettono che l'istanza istruttoria non

può essere accolta, dato che è possibile soltanto acquisire un

nuovo parere medico dagli organi della pubblica amministrazione, tra

essi comprese le strutture civili e militari aventi sede nella

regione, ma non è ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio;

che siffatta conclusione, a loro avviso, non è smentita

dall'art. 2 della legge n. 19 del 1994, il quale consentirebbe alla

Corte dei conti di avvalersi di consulenti tecnici nel rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 esclusivamente nei giudizi di responsabilità;

che, secondo il Collegio rimettente, le norme oggetto di denuncia

violerebbero innanzitutto l'art. 3, primo comma, della Costituzione

perché realizzano una disparità di trattamento secondo che il

cittadino invochi tutela del proprio diritto a pensione davanti al

giudice ordinario o al giudice contabile; e poi, gli artt. 24, primo

e secondo comma, e 113 della Costituzione perché non assicurano la

pienezza del contraddittorio tecnico, attraverso i consulenti di

parte, che postula la necessità di un controllo dell'elaborazione

peritale sin dal suo momento genetico e non ex post; ed ancora,

l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione perché

confliggono con il principio di buon andamento dell'amministrazione

atteso che sottraggono ai loro compiti d'istituto i sanitari delle

strutture pubbliche richiesti della redazione dei pareri; e, infine,

l'art. 108, secondo comma, della Costituzione perché vulnerano la

indipendenza della Corte dei conti, stabilendo l'obbligo di acquisire

valutazioni tecnico-scientifiche, destinate ad integrare il materiale

di prova, presso organi amministrativi;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel

giudizio eccependo l'infondatezza della questione per essere

sostenibile un'interpretazione delle norme de quibus diversa da

quella indicata dal giudice remittente, nel senso che sia consentito

alla Corte di avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio oltre che

degli ospedali civili o militari.

Considerato che le norme di disciplina del processo davanti alla

Corte dei conti consentono di disporre l'insieme dei mezzi istruttori

offerti dalle leggi di procedura civile (artt. 15, primo comma, e 26

del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 73 del regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214) e non escludono la consulenza tecnica d'ufficio

prevista nel codice di rito civile;

che l'art. 2, comma 4, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453,

convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 ha, peraltro,

riconosciuto espressamente che la Corte dei conti, per l'esercizio

delle sue attribuzioni, può (...) avvalersi di consulenti tecnici,

con previsione che si applica anche alla giurisdizione in materia di

pensioni, la quale, vertendo sopra un diritto e non un atto

autoritativo (sentenze di questa Corte n. 8 del 1976 e n. 141 del

1981), non tollera limitazioni nell'impiego degli strumenti di

ricerca della verità al pari delle altre sedi giurisdizionali poste

per la tutela di identiche posizioni giuridiche (sentenze n. 146 del

1987 e n. 251 del 1989);

che, in contrario, neppure può richiamarsi l'art. 13 della legge

11 marzo 1926, n. 416, il quale prescrive che la Corte dei conti deve

esclusivamente rivolgersi al collegio medico-legale istituito alle

dipendenze del Ministero della difesa, qualora ritenesse necessario

un ulteriore parere medico-legale od un'ulteriore visita diretta del

richiedente la pensione, in quanto la disposizione concerne

precipuamente le attribuzioni giurisdizionali in sede di liquidazione

di pensione, non più spettanti alla Corte dei conti ai termini

dell'art. 1 r.d. 27 giugno 1933, n. 703;

che, infine, la facoltà delle sezioni territoriali della Corte

dei conti di avvalersi degli ospedali militari o civili, aventi sede

nella regione presso i quali richiedere pareri medico-legali o

l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in

ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti è stata introdotta

dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (e

poi estesa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) allo scopo precipuo di

autorizzare la collaborazione tra tali organi, e questa disposizione

- secondo la stessa giurisprudenza contabile - è meramente

esplicativa di alcuni dei mezzi istruttori latamente previsti

dall'art. 73 del testo unico approvato con r.d. 13 luglio 1934, n.

1214 e dall'art. 15 del regolamento di procedura approvato con r.d.

12 agosto 1933, n. 1038 (Sezione giurisdizionale per la Regione

Liguria, ordinanza 28 aprile 1995, n. 03/PN/95);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 1, comma 3, della legge 14 gennaio

1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo

della Corte dei conti) e 2, secondo comma, della legge 8 ottobre

1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale

e delle sezioni riunite della Corte dei conti), sollevata, in

riferimento agli articoli, 3, primo comma, 24, primo e secondo comma,

97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della

Basilicata, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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