Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3

febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo

1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di

mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa

legge, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal Pretore di

Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, nel

procedimento civile vertente tra Mario Priori, da un lato, e Rita

Sergiacomi e Dino Malizia, dall'altro, iscritta al n. 606 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Mario

Priori nei confronti di Rita Sergiacomi e Dino Malizia, avente ad

oggetto la richiesta di pagamento della provvigione per l'attività

di mediazione relativa alla conclusione di una vendita immobiliare,

il Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del

Tronto, con ordinanza emessa il 22 luglio 1993, accogliendo

un'istanza dell'attore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35

e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la

disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2,

quarto comma, della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo

l'obbligo di iscrizione nei ruoli degli agenti di affari in

mediazione anche per chi svolge in modo occasionale o discontinuo

attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od

aziende avendo ricevuto un mandato a titolo oneroso, attribuisce

soltanto a coloro che sono iscritti nei ruoli il diritto alla

provvigione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di

intervento riservandosi di esporre successivamente i motivi.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non esamina i

presupposti necessari per l'applicazione delle norme denunciate e non

chiarisce, tra l'altro, se risulta essere stato conferito un mandato

a titolo oneroso per lo svolgimento di attività volta alla

conclusione della vendita;

che, essendo pertanto carente la motivazione sulla rilevanza, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989,

n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253,

concernente la disciplina della professione di mediatore), in

relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, sollevata, in

riferimento agli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di

Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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