Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio

dal pretore di Sanremo, il 15 gennaio dal pretore di Caserta, l'8 (n.

2 ordd.) e 24 gennaio, l'11 febbraio ed il 15 gennaio dal pretore di

Bari ed il 24 giugno 1997 (n. 2 ordd.) dal pretore di Benevento,

sezione distaccata di Montesarchio, rispettivamente iscritte ai nn.

249, 350, 367, 368, 369, 370, 371, 640 e 641 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20,

25, 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri,

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che i Pretori di Sanremo, Caserta, Bari e

Benevento-sezione distaccata di Montesarchio, in funzione di giudici

del lavoro, con ordinanze pronunziate dal primo il 14 gennaio 1997,

dal secondo il 15 gennaio 1997, dal terzo l'8 gennaio 1997, il 15

gennaio 1997, il 24 gennaio 1997 e l'11 febbraio 1997 (cinque

ordinanze concernenti altrettanti giudizi), e dal quarto il 24 giugno

1997 (due ordinanze relative a distinti giudizi), hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), i primi tre rimettenti in riferimento agli artt.

3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, ed il

quarto in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 97 della

Costituzione;

che i giudici a quibus aditi da medici di medicina generale di

libera scelta per l'accertamento del diritto a continuare nello

svolgimento delle prestazioni in regime di convenzione con le

rispettive aziende sanitarie locali oltre il limite di età di

settanta anni stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 549 del

1995, hanno prospettato le censure di costituzionalità dopo avere

accolto le domande cautelari proposte dai ricorrenti, ma prima del

provvedimento di eventuale conferma;

che, secondo i rimettenti, detta norma, prevedendo la risoluzione

del rapporto di convenzione tra i medici di base (nonché i pediatri

di libera scelta) e le aziende sanitarie locali al raggiungimento del

settantesimo anno di età dei professionisti, realizza una disparità

di trattamento rispetto ad altri soggetti pure legati

all'amministrazione sanitaria da rapporti convenzionali, in

particolare, gli specialisti ambulatoriali e, in genere, gli altri

esercenti attività libero-professionale;

che, ad avviso dei Pretori a quibus la disposizione censurata

viola, inoltre, l'art. 4 della Costituzione, in quanto introduce una

limitazione al diritto al lavoro, si pone in contrasto con l'art.

33, quinto comma, della Costituzione, dato che stabilisce una

condizione ulteriore per l'esercizio dell'attività dei

professionisti rispetto all'esame di Stato, arreca vulnus all'art. 32

della Costituzione, perché priva gli assistiti della facoltà di

scegliere il medico cui affidare la cura di sé ed infine lede anche

l'art. 97 della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo, con distinti atti, di analogo contenuto, che la questione

sia dichiarata infondata, ovvero manifestamente infondata.

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e,

quindi, vanno riuniti, per essere decisi contestualmente;

che tale questione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4,

32 e 33, quinto comma, della Costituzione, è stata già dichiarata

non fondata con la sentenza 18 luglio 1997, n. 293, pronunziata

successivamente alle ordinanze di rimessione;

che nella predetta decisione, in particolare, questa Corte ha

negato l'omogeneità delle situazioni poste in comparazione e,

quindi, il presupposto stesso dell'eccepita lesione del principio di

eguaglianza; ha affermato l'incongruità del richiamo dell'art. 4

della Costituzione, in quanto detta norma concerne soltanto l'accesso

al mercato del lavoro; ha escluso la violazione dell'art. 33, quinto

comma, della Costituzione, dato che quest'ultima disposizione non

include l'ipotesi del mantenimento di un particolare rapporto di

lavoro avente ad oggetto prestazioni tipicamente professionali; ha,

infine, puntualizzato, che la disposizione in esame realizza un

ragionevole bilanciamento tra l'efficienza del servizio e la garanzia

del singolo, il quale può continuare ad avvalersi delle prestazioni

del medico in regime libero-professionale e, quindi, neppure vulnera

l'art. 32 della Costituzione;

che i giudici a quibus nel sollevare le censure di

costituzionalità, non adducono argomenti nuovi e diversi rispetto a

quelli già esaminati da questa Corte e che, d'altra parte, le

ordinanze del pretore di Benevento-sezione distaccata di Montesarchio

neppure prospettano le ragioni che dovrebbero confortare l'eccepita

lesione dell'art. 97 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.

549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, e

97 della Costituzione dai Pretori di Sanremo, Caserta, Bari e

Benevento-sezione distaccata di Montesarchio con le ordinanze di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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