Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 7

settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei

residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo

produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di

smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre

1994 dal Pretore di Terni nel procedimento penale a carico di Euro e

Adino Tombesi, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 nel corso di

un procedimento penale a carico di Euro e Adino Tombesi - imputati,

tra l'altro, della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25,

secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per avere

realizzato una discarica costituita da detriti e ritagli di marmo

senza autorizzazione - il Pretore di Terni, su eccezione del pubblico

ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo

in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti), "nella sua stesura integrale,

intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli

interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli

articoli ivi richiamati";

che, ad avviso del giudice rimettente, il decreto-legge n. 530

del 1994 violerebbe gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della

Costituzione. Difatti esso, in contrasto con la precedente normativa

di settore: sottrae a qualsiasi forma di controllo i materiali

quotati con precise specifiche merceologiche in listini e mercuriali

ufficiali istituiti presso le camere di commercio e formanti oggetto

di un elenco nazionale da approvare con decreto del Ministro

dell'ambiente; crea una disciplina transitoria che esclude dal regime

di gestione dei rifiuti tutti i residui, anche tossici e nocivi,

definiti come materie prime secondarie dal decreto ministeriale 26

gennaio 1990, senza considerare che quest'ultimo è stato in gran

parte annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del

1990, resa in sede di conflitto di attribuzione, anche nelle parti in

cui conteneva le prescrizioni sulle modalità di smaltimento delle

materie prime secondarie; elimina, a determinate condizioni,

l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione all'albo per lo

stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nell'insediamento

di produzione o trattamento; esclude la punibilità per i

comportamenti conformi alle disposizioni del citato decreto del

Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990 e delle leggi regionali

vigenti posti in essere prima della data di entrata in vigore del

decreto-legge; sottrae alle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982

le attività disciplinate e qualificate come attinenti al riutilizzo

dei rifiuti;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia

dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata

conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261, serie

generale, dell'8 novembre 1994);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile, tanto più che il decreto-legge attualmente vigente (9

marzo 1995, n. 66), a seguito di successive reiterazioni, presenta un

contenuto normativo diverso da quello espresso dal testo denunciato

dal giudice rimettente;

che la questione è in ogni caso inammissibile anche perché il

dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice

rimettente ha ad oggetto un intero testo normativo (ordinanza n. 65

del 1993), senza che le censure formulate siano tali da investire

tutte le norme del decreto-legge e che la rilevanza della questione

di legittimità costituzionale sia motivata in riferimento a tutte le

disposizioni in esso contenute;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 1994, n.

530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da

cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un

processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei

rifiuti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41

della Costituzione, dal Pretore di Terni con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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