Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione

degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente), promosso con

ordinanza emessa il 2 agosto 1994 dal Pretore di Vicenza nel

procedimento penale a carico di Enrico Pendin, iscritta al n. 583 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 agosto 1994 nel corso di un

procedimento penale a carico di Enrico Pendin per il reato previsto e

punito dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319,

il Pretore di Vicenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9,

32 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449

(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature,

nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero

dell'ambiente);

che tale disposizione è denunciata nella parte in cui, per gli

scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o

adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica,

sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, prevede: a)

l'applicazione della "sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire

un milione a lire 12 milioni", con conseguente depenalizzazione,

nelle ipotesi di "inosservanza dei limiti di accettabilità di cui

alle tabelle allegate" alla legge n. 319 del 1976; b) l'applicazione

della "sola ammenda sino a lire 60 milioni", con conseguente

"drastica riduzione" della precedente disciplina sanzionatoria,

"qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i

parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al

numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del

Comitato interministeriale" previsto dalla legge n. 319 del 1976;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 3, primo comma,

del decreto-legge n. 449 del 1994 contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione, per l'irrazionale e contraddittoria disparità di

trattamento sanzionatorio tra le diverse ipotesi di reato previste

dalla legge n. 319 del 1976;

che la norma denunciata violerebbe anche gli artt. 9 e 32 della

Costituzione, per la palese contraddittorietà rispetto alla

finalità di tutelare il paesaggio, inteso oggi anche come

complessivo ecosistema, ed all'obbligo di salvaguardare il diritto

alla salute, configurabile come diritto all'ambiente salubre;

che il contrasto con l'art. 41 della Costituzione sarebbe

determinato, secondo il giudice rimettente, dalla contraddizione che

l'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 449 del 1994 introduce

rispetto al principio "chi inquina paga", essendo favorito chi ha

violato la legge e penalizzato invece, anche sul piano della

concorrenza, l'imprenditore che ha affrontato rilevanti investimenti

per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità

della questione.

Considerato che il decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata

conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218, serie

generale, del 17 settembre 1994);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile, tanto più che la norma denunciata dal giudice

rimettente non è riprodotta nel decreto-legge attualmente vigente

(17 marzo 1995, n. 79) a seguito di successive reiterazioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli

organi collegiali del Ministero dell'ambiente), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione, dal Pretore

di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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