Corte costituzionale

Ordinanza n. 1162/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e

norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa

il 1° aprile 1987 dalla Corte dei Conti - Sez. II giurisdizionale nel

giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei

confronti di Pulci Paolo ed altri, iscritta al n. 44 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza emessa il 1° aprile

1987 (pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1988 - R.O. n. 44/1988) nel

giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei

confronti di Pulci Paolo ed altri, per danno ambientale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo, secondo

e terzo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, con riferimento agli

artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25,

primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103,

secondo comma, 114, 128, Cost.:

a) per mancata previsione della titolarità del diritto al

risarcimento dei danni ambientali a favore delle comunità e degli

enti territoriali interessati, nonostante i principi costituzionali

del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali (Stato

unitario decentrato, con attribuzione alle Regioni di potestà

legislativa ed amministrativa e conferimento alle Province ed ai

Comuni di poteri di autogoverno);

b) per la mancata assicurazione, a tutti i soggetti titolari,

della pretesa al risarcimento dei danni ambientali e conseguente

disparità di trattamento e diniego di difesa, specie per quanto

riguarda la tutela del paesaggio;

c) per la mancata tutela del buon andamento

dell'Amministrazione conseguente alla limitata previsione della

responsabilità dei funzionari amministrativi e dei dipendenti

pubblici, per i quali, non essendo istituita una sostituzione

processuale ufficiosa nell'esercizio dell'azione risarcitoria, si

renderebbe di fatto, non configurabile la responsabilità stessa, ex

art. 28 Cost.;

d) per la mancata precisazione dei destinatari della

legittimazione processuale, della natura e delle modalità di

esercizio dell'azione risarcitoria, nonché dell'obbligatorietà

della medesima, con difetto di previsione della sostituzione

processuale ufficiosa ad opera del Pubblico Ministero;

e) per la mancanza di una efficace tutela giurisdizionale

intesa alla restitutio in integrum dei beni pubblici ambientali

obiettivamente considerati;

f) per l'assenza di un collegamento tra la previsione della

responsabilità per il c.d. danno erariale indiretto e la materia del

danno pubblico ambientale, perché, pur essendo prevista la

responsabilità diretta dell'Amministrazione statale, non si è

prevista la responsabilità diretta degli Enti territoriali per fatto

illecito dei propri funzionari; onde la privazione della tutela

patrimoniale degli enti territoriali;

g) per il mancato perseguimento dell'illecito ambientale nei

riflessi creditori e debitori propri delle persone giuridiche, dello

Stato e degli Enti territoriali e per la mancanza di una disciplina

omogenea della responsabilità individuale degli amministratori e dei

dipendenti, a seguito della divisione della giurisdizione tra il

giudice ordinario e il magistrato contabile, con violazione della

garanzia del giudice naturale precostituito per legge e della riserva

della materia della contabilità pubblica, nella quale rientrerebbe

il danno ambientale, con violazione anche del principio

dell'adempimento della funzione pubblica con "disciplina ed onore";

h) per le gravi lacune della garanzia di tutela del bene

ambientale, in contrasto con il principio della sovranità popolare,

che informa di sé e giustifica il c.d. diritto all'ambiente;

Considerato che le censure sollevate attengono in massima parte

all'esercizio del potere discrezionale del legislatore nell'assetto

delle giurisdizioni e nell'apprestamento dei mezzi di tutela di beni

che soddisfano pubblici interessi anche di carattere primario;

che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di

costituzionalità ove non siano assolutamente irrazionali;

che già questa Corte (sent. n. 641/1987) ha delineato i

principi che fondano la responsabilità ex art. 2043 c.c. per danni

ambientali e l'attribuzione dei relativi giudizi alla giurisdizione

del giudice ordinario anziché alla Corte dei Conti;

che gli altri rilievi contenuti nell'ordinanza di rinvio si

concretano in critiche al nuovo assetto legislativo le cui lacune e

deficienze sono state già notate da questa Corte (sent. n.

641/1987);

che i relativi rimedi sono di spettanza del legislatore specie

per quanto riguarda l'eventuale ampliamento della legittimazione ad

agire ad altri Enti e comunità interessate e la officialità

dell'azione, affinché sia assicurata la piena tutela del bene

ambientale;

che, pertanto, proprio per la precedente declaratoria di non

fondatezza della questione già sollevata e decisa, ed in mancanza di

argomenti nuovi e decisivi ai fini del giudizio di costituzionalità,

va emessa declaratoria di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, primo, secondo e terzo comma, della

legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente

e norme in materia di danno ambientale), sollevata, con riferimento

agli artt. 1, secondo comma; 3, primo comma; 5; 9, primo comma; 24;

25, primo comma; 28; 54, secondo comma; 97, primo e secondo comma;

103, secondo comma; 114; 128 Cost., dalla Corte dei Conti con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari