Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 21

gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi

in zone terremotate), rinnovato il 13 marzo 1992 (rectius: dell'art.

1, terzo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, e dell'art.

1, terzo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, di identico

titolo), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1992 dal Pretore

di Crotone nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. F.lli

Romano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. F.lli Romano e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Elio Fazzalari per la S.p.a. F.lli Romano,

Giuseppe Pansarella, Giancarlo Perone e Tiziano Treu per l'I.N.P.S. e

l'Avvocato dello Stato Francesco Guicciardi per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Pretore di Crotone, nel procedimento civile

promosso da "Fratelli Romano" S.p.a. contro l'I.N.P.S. con ordinanza

del 13 maggio 1992 (R.O. n. 340 del 1992), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14,

rinnovato il 13 marzo 1992 (rectius: dell'art. 1, terzo comma, del

decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, e dell'art. 1, terzo comma, del

decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, che lo ha reiterato), in

riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione;

che nel giudizio si sono costituiti la parte privata e

l'I.N.P.S. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che il decreto-legge n. 14 del 1992 non è stato

convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo

1992;

che altrettanto è accaduto per il decreto-legge n. 237 del

1992, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 117 del 21 maggio 1992;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ord.

n. 165 del 1991), la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed

interventi in zone terremotate), e dell'art. 1, terzo comma, del

decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, di identico titolo, in

riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Crotone con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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