Corte costituzionale

Ordinanza n. 1140/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d. 9

settembre 1941 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra

e norme complementari) e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n.

180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) promossi

con dodici ordinanze del Tribunale militare di Padova emesse il 3 e

il 5 maggio 1988 ed iscritte ai nn. 304, 331, 332, 333, 337, 338,

339, 340, 341, 342, 343 e 344 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 28, 30 e

31/1° s.s. dell'anno 1988;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con le ordinanze

indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

(Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme

complementari) e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180

(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) in

riferimento agli artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107, 108 Cost.;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene, anzitutto, che

l'attuale mancanza di organi che possano adottare provvedimenti

disciplinari nei confronti di magistrati militari renderebbe priva di

contenuto l'intera responsabilità disciplinare e pertanto

contrasterebbe con gli artt. 28, 97, primo comma, 105 e 107 Cost.;

che, in secondo luogo, a parere dello stesso giudice, detta

situazione sarebbe in contrasto col principio di soggezione del

giudice alla legge, fissato dall'art. 101, secondo comma, Cost. in

quanto la sussistenza della sola responsabilità penale e civile non

sarebbe sufficiente ad evitare violazioni di legge da parte del

giudice militare;

che, in terzo luogo, sussisterebbe violazione dell'art. 3 Cost.,

venendosi a creare ingiustificata disparità di trattamento tra

l'imputato militare giudicato dal giudice militare, ossia da un

giudice non soggetto ad attuale e concreta responsabilità

disciplinare, e l'imputato militare giudicato (per effetto di

connessione) dal giudice ordinario assoggettabile a sanzione

disciplinare e quindi più vincolato alla legge;

che, in quarto luogo, la medesima situazione potrebbe anche

incidere sulla stessa libertà personale, garantita dall'art. 13

Cost., che potrebbe essere ristretta al di fuori dei casi e modi

previsti dalla legge ad opera d'un giudice per il quale non esistono

sufficienti garanzie di totale soggezione alla legge;

che, infine, sempre a parere del giudice a quo, la mancata

previsione di meccanismi che, per l'esercizio delle funzioni

giudiziarie, svincolino l'ufficiale-giudice, componente il collegio,

dal potere gerarchico-disciplinare, al quale è sottoposto per lo

svolgimento della sua ordinaria attività extragiudiziaria,

determinerebbe violazione dell'art. 108, secondo comma, Cost., in

quanto non sarebbero sufficientemente garantite le condizioni

d'indipendenza dello stesso ufficiale-giudice;

Considerato che tutte le predette ordinanze propongono identiche

questioni e possono, pertanto, essere congiuntamente decise;

che non sempre, per l'esistenza dell'obbligo giuridico, è

essenziale la previsione di sanzioni per la violazione del medesimo o

di organi che infliggano e realizzino sanzioni predisposte dalla

legge per la predetta violazione;

che, invero, nel sistema dell'ordinamento giuridico statale, è

espressamente previsto che per alcuni soggetti, investiti di

particolari funzioni, la titolarità di determinati obblighi

giuridici non è condizionata né all'esistenza di specifiche

sanzioni né tantomeno alla funzionalità di organi realizzatori di

sanzioni predisposte per l'ipotesi di violazione degli stessi

obblighi;

che quanto ora osservato va ritenuto valido anche per

l'esercizio delle funzioni giurisdizionali: sicché la soggezione dei

giudici (soltanto) alla legge, di cui al secondo comma dell'art. 101

Cost., deve affermarsi permanere intatta anche in mancanza di organi

d'attuazione delle previste sanzioni disciplinari da infliggere agli

stessi giudici;

che le ordinanze di rimessione danno per scontato un

indissolubile nesso tra corretto esercizio della funzione

giurisdizionale ed esposizione dei soggetti titolari della stessa

funzione a responsabilità disciplinare;

che il predetto nesso va invece decisamente escluso, tenuto

conto che la funzione giurisdizionale dello "ius dicere", sulla quale

questa Corte è chiamata a decidere (e che trova già controlli,

oltre che nella stessa struttura triadica del processo, nei mezzi

processuali di riesame delle relative decisioni) va nettamente

distinta dall'attività (ad es. comportamento, rendimento ecc.)

censurabile in sede amministrativo-disciplinare;

che, anche quando dovesse ritenersi che la responsabilità

disciplinare contribuisca all'ottimale esercizio della funzione

giurisdizionale, da nessuno dei parametri costituzionali invocati

può desumersi che l'impossibilità d'effettiva, attuale,

applicazione di sanzioni disciplinari ai magistrati militari limiti a

tal punto il corretto esercizio dello "ius dicere" da dover

dichiarare costituzionalmente illegittimo l'intero apparato

giudiziario militare;

Considerato altresì che l'eventuale illegittimo controllo

dell'attività giurisdizionale del militare-giudice, da parte del

potere disciplinare al quale il medesimo è soggetto in quanto

militare (e per il suo comportamento di militare e non di giudice) va

censurato in sede di controllo giurisdizionale-amministrativo; e che

la mera eventualità d'un eccesso di potere da parte di organi

amministrativo-disciplinari non può certo condurre alla

dichiarazione d'illegittimità costituzionale della partecipazione di

militari-giudici alla formazione di collegi di Tribunali militari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalle cinque ordinanze emesse

in data 3 maggio 1988 dal Tribunale militare di Padova (Reg. ordd.

nn. 304/88; 333/88; 337/88; 338/88; 339/88) e dalle sette ordinanze

emesse in data 5 maggio 1988 dallo stesso Tribunale (Reg. ordd. nn.

331/88; 332/88; 340/88; 341/88; 342/88; 343/88; 344/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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