Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 42legge 1578/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), in relazione agli artt. 38 e

40 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre

1988 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di

Venezia nel procedimento disciplinare promosso nei confronti

dell'Avv.Fontanella Federico, iscritta al n. 481 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 (pervenuta

il 3 ottobre 1989) il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei

procuratori di Venezia, nel procedimento disciplinare promosso nei

confronti dell'Avv. Fontanella Federico, ritenuta la natura

giurisdizionale dei Consigli dell'ordine locali, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevede la

radiazione di diritto dall'albo dell'iscritto a seguito di condanna

penale per determinati reati, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35

Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte ha più volte escluso la natura

giurisdizionale dei Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e

procuratori (cfr. sentenza n. 110 del 1967 e, in motivazione,

sentenza n. 114 del 1970);

che le argomentazioni dedotte sul punto ripropongono

sostanzialmente quelle già prese in esame dalla Corte, e comunque

non appaiono tali da indurre questa Corte a modificare il proprio

orientamento;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27

novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., sollevata

dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di

Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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