Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1 e 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione

degli elenchi dei protesti cambiari), promosso con ordinanza emessa

il 4 aprile 1988 dal pretore di Torino nel procedimento civile Rapali

Enrico contro Camera di commercio di Torino ed altro iscritta al n.

451 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il pretore di Torino, nell'ambito di un giudizio

promosso per ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex

art. 700 cod. proc. civ. che impedisse la pubblicazione del protesto

levato relativamente ad un assegno bancario tratto sull'istituto

bancario San Paolo di Torino, che era stato presentato all'incasso

alterato in varie parti, sì che l'istituto ne aveva rilevati il

furto e la contraffazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,

3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge 12 febbraio

1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari),

nella parte in cui si prevede la pubblicazione dei protesti

legittimamente levati di assegni bancari, anche se relativi ad

ipotesi in cui fosse legittimo il rifiuto del pagamento da parte del

soggetto protestato, e contestualmente ha emesso un provvedimento

urgente diretto ad impedire la pubblicazione del protesto per cui è

causa durante la sospensione del giudizio principale per l'incidente

di costituzionalità;

che, secondo il pretore, in fattispecie come quella sottoposta al

suo esame non può dirsi illegittima la levata del protesto, dato che

esso non è altro che la constatazione, con atto autentico, del

rifiuto del pagamento e serve unicamente per poter esercitare

l'azione di regresso e dato che la legge sugli assegni non prevede

alcuna ipotesi in cui sia possibile evitare il protesto in funzione

delle eccezioni proposte dal debitore;

che, pertanto, salvo che in ipotesi residuali (e cioè qualora

vengano in rilievo delle fattispecie riconducibili alla

illegittimità o alla erroneità della levata dello stesso), non

sarebbe ammissibile la richiesta di non pubblicare un protesto

correttamente levato, al contrario di quanto sostengono la Corte di

cassazione e numerosi giudici di merito, secondo i quali, nelle

ipotesi in cui il portatore non poteva legittimamente richiedere il

pagamento al debitore cartolare, la stessa levata del protesto

sarebbe illegittima;

che, in realtà, ciò che risulta idoneo ad arrecare un

pregiudizio al debitore cartolare, che abbia fondate eccezioni da

opporre al portatore del titolo, non sarebbe tanto la levata del

protesto, quanto la sua pubblicazione nel relativo bollettino che,

nella coscienza comune e nella considerazione sociale, "suona quasi

come un marchio di inaffidabilità dei soggetti interessati";

che, pertanto, il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge

n. 77 del 1955 - nella parte in cui si prevede la pubblicazione dei

protesti legittimamente levati di assegni bancari, anche se relativi

ad ipotesi in cui fosse legittimo il rifiuto del pagamento da parte

del soggetto protestato - per contrasto:

a) con l'art. 2 della Costituzione, in quanto il diritto del

soggetto all'onore e all'identità personale e morale non sembrerebbe

adeguatamente tutelato, atteso che la lesione che consegue alla

pubblicazione (prevista dall'attuale formulazione dell'art. 1 della

legge n. 77) potrebbe non risultare giustificata a seguito del

giudizio di bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente

rilevanti;

b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la situazione di

colui che venga protestato per mancanza di fondi appare assai diversa

da quella di colui che rifiuta il pagamento per motivi legittimi, per

cui la previsione di un medesimo trattamento sarebbe lesiva del

principio di uguaglianza;

c) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'attuale

formulazione delle norme impugnate sarebbe ingiustamente lesiva del

diritto di difesa, atteso che il soggetto protestato non godrebbe di

alcun soddisfacente strumento per la tutela di situazioni che, al

contrario, potrebbero esserne degne; per altro verso, le eventuali

azioni di risarcimento dei danni a disposizione del protestato

potrebbero rivelarsi di minima efficacia;

che, a giudizio del pretore, la questione non può ritenersi

meramente interpretativa, poiché non si tratterebbe di scegliere tra

più possibili opzioni ermeneutiche, una delle quali conforme ai

precetti costituzionali, ma, al contrario, la legge non lascerebbe

spazio per alcuna interpretazione diversa da quella che impone la

pubblicazione di tutti i protesti indistintamente (purché

ritualmente levati);

che il giudice a quo riconosce che profili analoghi a quelli da

lui evidenziati sono già stati esaminati dalla Corte costituzionale

nella sentenza n. 151 del 1994, con cui la questione allora proposta

è stata dichiarata infondata. Tuttavia, egli ritiene che "i rimedi

evidenziati dalla Corte non siano ancora sufficienti per la tutela

dei diritti costituzionalmente garantiti";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile

o, in subordine, infondata, in quanto le censure mosse dal giudice a

quo sono già state esaminate e superate dalla Corte costituzionale

nella sentenza n. 151 del 1994, orientata alla ricerca di un

equilibrato rapporto fra la tutela del debitore incolpevole

protestato e la (talvolta) contrapposta esigenza della conoscenza del

mancato pagamento dei titoli di credito;

che, secondo l'Avvocatura, il pretore non avrebbe apportato

argomenti nuovi che avvalorino i dubbi sulla illegittimità delle

disposizioni contestate, né avrebbe tenuto conto dell'interesse

pubblico, il quale richiede che la disciplina dei titoli di credito

sia finalizzata non solo a tutelare i legittimi interessi dei

soggetti coinvolti, ma anche a proteggere e favorire l'utilizzazione

degli stessi titoli, agevolando la speditezza e l'efficienza dei

traffici commerciali e delle transazioni economiche.

Considerato che, come rilevano lo stesso pretore di Torino e

l'Avvocatura dello Stato, questa Corte ha già esaminato e respinto

una questione che, pur se formulata in riferimento ad una sola delle

due norme oggi impugnate ed al solo parametro dell'art. 3 della

Costituzione, era analoga a quella odierna, censurando la norma nella

parte in cui si prevede la pubblicazione di tutti i protesti levati

nella circoscrizione, senza distinguere tra quelli dovuti a colpa del

debitore e quelli dovuti a fatti a lui non imputabili;

che, in particolare, nella sentenza n. 151 del 1994 questa Corte

ha rilevato che il sistema dei protesti cambiari, come risulta dalle

norme oggi impugnate e dal diritto vivente, realizza un trattamento

differenziato tra debitori colpevoli ed incolpevoli - nonché un

razionale equilibrio fra le misure di tutela dell'onorabilità della

persona e del buon nome commerciale, da un lato, e le esigenze della

tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito ai

fini della speditezza ed efficienza del traffico economico e

commerciale,

dall'altro - prevedendo varie ipotesi di non pubblicazione dei

protesti cambiari e consentendo, anche per quelli pubblicati, la

contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o le

successive rettifiche che il debitore ritiene necessarie;

che in detta sentenza è stato sottolineato che, dopo un

dibattito in dottrina ed in giurisprudenza risalente a data remota,

la legge 12 febbraio 1955, n. 77 è stata interpretata dalla

giurisprudenza di legittimità nel senso di riconoscere il potere del

giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione

cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. della pubblicazione del

protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinare

nel conseguente giudizio di merito la definitiva cancellazione

dall'elenco dei protesti cambiari, col risultato di inibire la

pubblicazione del protesto stesso;

che il pretore rimettente non adduce argomenti sostanzialmente

nuovi che possano indurre questa Corte a modificare il proprio

orientamento, poiché si limita ad affermare apoditticamente che i

rimedi evidenziati in tale precedente decisione sarebbero "avvertiti

come del tutto insufficienti per la tutela del protestato"; in

particolare, gli strumenti di difesa riconosciuti dal diritto vivente

(che egli ritiene peraltro una forzatura della legge) rischierebbero

di aggravare il pregiudizio del debitore, poiché, ove fosse

pubblicato sul bollettino un protesto sia pure accompagnato dalle

giustificazioni del debitore, "il fatto stesso della pubblicazione

potrebbe essere interpretato quale palese infondatezza dei motivi

addotti (atteso che si potrebbe dubitare che il debitore non sia

riuscito o non si sia attivato per ottenere giudizialmente che il

protesto non venisse inserito nell'elenco)";

che, riguardo a tale ultima doglianza, il giudice a quo prospetta

una mera eventualità, che verrebbe comunque a dipendere dalla

concreta situazione di fatto e dal comportamento dello stesso

debitore e non potrebbe essere imputata alla disciplina vigente, la

quale riconosce - come già detto - la possibilità di ottenere

provvedimenti di sospensione o di divieto della pubblicazione del

protesto, nonché la dichiarazione giudiziale della illegittimità

della pubblicazione stessa;

che, prevedendo l'ordinamento diversi strumenti per evitare sia

la lesione del diritto all'onore ed all'identità personale e morale,

sia la disparità di trattamento denunciate dal giudice rimettente,

non può ritenersi violato il diritto di difesa garantito dall'art.

24 della Costituzione;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge

12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti

cambiari), sollevata, in riferimento agli artt 2, 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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