Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi), promossi con cinque ordinanze emesse il 7 marzo 1979

dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Ivrea sui ricorsi proposti

da Presbitero Francesco, Occleppo Armando, Petitti Ezio, Olivetti

Roberto e Perinetti Carlo, iscritte ai nn. da 202 a 206 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 112 del 23 aprile 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con cinque ordinanze motivate in identici termini,

emesse il 7 marzo 1979 (ma pervenute alla Corte il 13 marzo 1980), la

Commissione tributaria di primo grado di Ivrea ha sollevato questione

di legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi

di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 53 della Costituzione: impugnando in tal senso l'intero

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, ma "nella parte in cui prevede

l'applicazione di tale imposta solo a carico dei lavoratori autonomi",

con particolare riguardo all'art. 1 del predetto decreto presidenziale;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la Corte si pronunci conformemente alla sentenza 26 marzo

1980, n. 42;

che i giudizi stessi vanno riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che la questione è stata già risolta dalla Corte, con

la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e

dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in

quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano

assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui

prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei

lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53

Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza

n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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