Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto

comma, e 39, prima parte (rectius: primo comma), del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739

(Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

il 24 maggio 1989 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di

Udine sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Udine contro la Ditta

individuale Foschiatti Lucina, iscritta al n. 478 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio tributario avverso

l'accertamento induttivo in materia di IVA, nel quale si era

profilata la necessità di disporre indagini istruttorie al fine di

stabilire il numero e l'entità delle cancellature, abrasioni e

correzioni riscontrate nei registri di un contribuente per

apprezzarne l'attendibilità nonché di determinare il ricarico

applicabile ai dati di base acquisiti e non contestati, la

Commissione tributaria di secondo grado di Udine ha sollevato di

ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 53, prima

parte (rectius: primo comma), della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, e 39, prima

parte (rectius: primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel

testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, "nella parte in

cui escludono che nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie,

in assenza di una specifica domanda di parte, possa procedersi a

perizia o a richiesta di assistenza di un esperto o del consulente

tecnico di ufficio, ponendone le spese in via definitiva o

provvisoria a carico dei fondi di bilancio con cui gli uffici

finanziari fanno fronte alle indagini sugli accertamenti";

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate

comprometterebbero il diritto di difesa del cittadino-contribuente

(art. 24, secondo comma, della Costituzione), porrebbero

l'amministrazione finanziaria in una posizione di vantaggio rispetto

al privato (art. 3 Cost.) dal momento che prevedono che il giudice si

avvalga soltanto delle relazioni tecniche degli organi dello Stato

(art. 35, terzo comma, d.P.R. n. 636), che è anche parte nel

processo, ed inoltre se, in applicazione del criterio dell'onere

della prova, si dovesse respingere la pretesa impositiva, le stesse

norme renderebbero più difficoltoso il perseguimento del principio

secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (art.

53 Cost.);

che non si è costituita nel presente giudizio la parte privata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto le

norme denunciate, disciplinando esclusivamente i poteri istruttori

delle Commissioni tributarie, non sembrano incidere sui poteri

processuali e sul diritto di difesa del contribuente, ed anzi il

fatto che il giudice tributario non possa disporre direttamente la

invocata consulenza tecnica, ma soltanto ammetterla ove il

contribuente la richieda ed a spese di questi, risponde al principio

della gratuità del processo tributario, cui si riconnette appunto la

previsione che il giudice si avvalga, per i necessari accertamenti

tecnici, degli organi dell'Amministrazione dello Stato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 560 del 1989, ha

già dichiarato non fondata la prima questione sollevata negli stessi

termini con riferimento ad uno dei parametri ora invocati (art. 24

Cost.);

che le medesime considerazioni svolte a tal proposito inducono

ad escludere anche il contrasto con il secondo dei parametri

costituzionali (art. 3 Cost.) cui fa riferimento l'ordinanza di

rimessione, perché l'acquisizione di ufficio da parte del giudice

dei necessari elementi conoscitivi tecnici, per il tramite degli

uffici statali, non concreta una violazione del principio di

uguaglianza, dal momento che non può "negarsi che il loro apporto

sia tale da assicurare quella perizia ed imparzialità," (sent. n.

560 cit.) che l'ordinanza di rimessione mette in discussione, tanto

più che l'art. 35, terzo comma, citato, nel prescrivere che la

Commissione tributaria possa richiedere "relazioni ad organi tecnici

dell'amministrazione dello Stato", non prevede che il compito debba

essere espletato da organi "i quali già ebbero ad occuparsi delle

questioni da risolvere", come erroneamente si sostiene nell'ordinanza

di rinvio, ma consente invece al giudice di affidare l'incarico ad un

organo amministrativo estraneo alla controversia, il che assicura il

pieno rispetto delle garanzie proprie del processo;

che anche la questione di legittimità costituzionale, sollevata

in riferimento all'art. 53 della Costituzione, non è fondata

perché, a parte la genericità con cui essa è formulata, va

rilevato che il principio della capacità contributiva riguarda la

disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula perciò dalla

disciplina del processo tributario, oggetto di censura;

che alle stesse conclusioni di infondatezza si deve pervenire

anche per l'altra questione - concernente l'art. 39, primo comma, del

medesimo d.P.R. n. 636 del 1972 - che il giudice a quo fa discendere

come corollario da quella relativa alla prima delle norme impugnate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre

1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del

contenzioso tributario) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari