Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento, la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni); dell'art. 14 del d.P.R.

30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle

amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore

dell'edilizia residenziale pubblica) e degli artt. 22 e 23 della

legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per

l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma

straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica),

promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1987 dal Pretore di Roma

nel procedimento civile vertente tra Salvatori Marcello e I.A.C.P. ed

altro, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Roma, nel procedimento civile

instaurato da Salvatori Marcello, assegnatario, quale dipendente del

Ministero della pubblica istruzione, di alloggio già dell'I.N.C.I.S.

ed ora dell'I.A.C.P., per sentir dichiarare illegittima la ritenuta

sul suo stipendio, operata dal predetto Ministero per conto

dell'I.A.C.P., in misura corrispondente all'equo canone, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 27 febbraio 1987 (R.O. n. 149/87),

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 24 e 113 Cost., e gradatamente:

a) dell'art. 62 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni), il quale prevede il potere di determinate pubbliche

amministrazioni di effettuare o di far effettuare ritenute sulla

retribuzione dei conduttori di immobili delle stesse che siano

pubblici dipendenti;

b) dell'art. 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per

la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici

operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto,

secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, consente

all'I.A.C.P., subentrato all'I.N.C.I.S., di avvalersi del potere di

ritenuta sopra menzionato;

c) degli artt. 22 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513

(Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,

finanziamento di un programma straordinario e canone minimo

dell'edilizia residenziale pubblica), interpretati nel senso che la

trasformazione delle assegnazioni di alloggi I.A.C.P. in locazioni,

soggette alla disciplina delle locazioni di immobili urbani (vale a

dire alla normativa sull'equo canone di cui alla legge 27 luglio

1978, n. 392, allora in via di predisposizione, anziché alla

normativa sul "canone sociale") qualora il reddito dell'assegnatario

ecceda determinati livelli, non esclude la persistente operatività

del potere di effettuare le ritenute di cui alla lettera a) nei

confronti dei conduttori che siano pubblici dipendenti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

sollecitando la declaratoria di infondatezza delle questioni;

Considerato che, effettivamente, l'art. 22 della legge n. 513 del

1977 ha previsto, nei confronti degli assegnatari titolari di redditi

eccedenti determinati livelli, la possibilità che il rapporto

prosegua e sia disciplinato dalle norme sulle locazioni di immobili

urbani (legge n. 392 del 1978, sull'equo canone, allora in via di

predisposizione);

che, peraltro, ai sensi di successiva disposizione (art. 22,

comma secondo, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito,

con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25), l'I.A.C.P.

deve disporre nuovamente l'applicazione del "canone sociale" a favore

dell'assegnatario, già assoggettato al regime dell'equo canone, il

cui reddito sia rientrato nei limiti di legge;

che, pertanto, si tratta non già di definitiva novazione del

rapporto di assegnazione, vale a dire di sostituzione di esso con un

nuovo rapporto di locazione, bensì di alterne vicende di un

peculiare rapporto, nel quale coesistono, anche nella fase della sua

soggezione alla normativa sull'equo canone, aspetti pubblicistici ed

aspetti privatistici;

che la persistenza, nella detta fase, dell'elemento

pubblicistico - attinente al titolo dell'assegnazione ed alla sempre

aperta possibilità che sia ripristinato il canone sociale - dà

ragione della perdurante applicabilità dell'istituto delle ritenute

su stipendi, salari e pensioni degli inquilini pubblici dipendenti;

che, nei riguardi di questi ultimi, il potere di ritenuta

dell'ente proprietario dell'immobile costituisce soltanto una

speciale modalità di riscossione dell'equo canone, che da un canto

appare giustificata, in relazione alla comune natura pubblica

dell'ente datore di lavoro e dell'I.A.C.P. (che agevola la

praticabilità di tale modo di riscossione), e, dall'altro, non è

per sé vessatoria, poiché l'ordinamento positivo consente di

configurare rimedi giurisdizionali quanto alla determinazione del

canone dovuto e alla conseguente legittimità e ulteriore

eseguibilità della ritenuta (contestazione dell'ammontare davanti al

giudice dell'equo canone ex art. 43 della legge n. 392 del 1978;

contestazione della legittimità della ritenuta davanti al giudice

amministrativo; istanza di provvedimenti di urgenza all'uno o

all'altro giudice), la scelta fra i quali importa, semmai, soltanto

la soluzione di questioni di giurisdizione, non proponibili davanti a

questa Corte;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,

dell'art. 62 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dell'art. 14 del

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e degli artt. 22 e 23 della legge 8

agosto 1977, n. 513, sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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