Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i precedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art14 · fonte del testo

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