Corte costituzionale

Ordinanza n. 1050/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati"), promosso con ordinanza emessa

il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il

Lazio sul ricorso proposto da Giacobbe Giovanni ed altri contro il

Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta

al n. 160 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di ottemperanza introdotto

dai ricorrenti, ex magistrati, per ottenere l'esecuzione del

giudicato che aveva statuito l'obbligo dell'amministrazione di

corrispondere loro alcuni benefici economici, il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 29

ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in

riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo

comma, 134, 136 e 137 della Costituzione, nonché in relazione

all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948;

che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata, nel sancire

l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in

vigore della legge e nel comminare l'inefficacia ai provvedimenti

giudiziali non passati in giudicato alla stessa data: 1) pregiudica

la possibilità di veder eseguito l'ordine emesso dal giudice

naturale; 2) si pone in contrasto con il diritto di agire in

giudizio; 3) sottrae le controversie alla cognizione di qualsiasi

giudice; 4) lede le prerogative giurisdizionali del giudice

amministrativo; 5) preclude alla Corte costituzionale di esercitare

il proprio sindacato in quanto non consente che essa venga investita

delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale;

Considerato che la norma impugnata è stata dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 123 del 7 aprile 1987;

che, pertanto, la questione è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico

dei magistrati") - già dichiarato illegittimo con sentenza n. 123

del 1987 - sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il

Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe in relazione agli artt. 24,

25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della

Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9

febbraio 1948.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1050 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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