Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dal Tribunale di Biella con ordinanza emessa il

giorno 11 ottobre 2000, iscritta al n. 599 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Biella ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

alla funzione di giudizio del giudice del dibattimento che abbia

rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata, a norma

dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad una integrazione

probatoria;

che il rimettente premette che, prima dell'apertura del

dibattimento, la difesa degli imputati aveva formulato, ai sensi

degli artt. 438, comma 5, e 555, comma 2, cod. proc. pen., richiesta

di giudizio abbreviato subordinata alla ammissione di una nuova

perizia contabile;

che tale richiesta era stata respinta, in quanto la prova era

stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione e incompatibile

con le finalità di economia processuale del rito;

che il giudice a quo rileva che, avendo dovuto

necessariamente esaminare gli atti del fascicolo del pubblico

ministero per effettuare tale valutazione, è venuto a trovarsi in

una situazione del tutto analoga a quella del giudice del

dibattimento che, a seguito del rigetto di una richiesta di

applicazione della pena, è incompatibile alla funzione di giudizio

per effetto della sentenza n. 186 del 1992 della Corte

costituzionale;

che, ad avviso del rimettente, in entrambe le ipotesi il

giudice deve infatti "procedere approfonditamente ad esame e

valutazione degli atti del fascicolo del P.M." ed "entrare nel merito

del processo" nell'un caso per accertare se la richiesta di

integrazione probatoria sia necessaria ai fini della decisione,

nell'altro per valutare la fondatezza della richiesta di applicazione

della pena;

che la mancata previsione della incompatibilità nella

ipotesi considerata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per la diversità di trattamento cui vengono

assoggettate due situazioni del tutto analoghe e con gli artt. 24 e

111, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio

secondo cui il processo si svolge davanti a un giudice terzo e

imparziale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e

comunque infondata, in base al rilievo che l'incompatibilità a

partecipare al giudizio è determinata da una preventiva valutazione

in ordine alla responsabilità dell'imputato, e non dalla mera

conoscenza degli atti.

Considerato che il rimettente, giudice del dibattimento che nel

corso degli atti preliminari ha respinto la richiesta di giudizio

abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, ritiene di

trovarsi in una situazione di incompatibilità assimilabile a quella

individuata da questa Corte con la sentenza n. 186 del 1992 in

relazione alla ipotesi del giudice del dibattimento che abbia in

precedenza respinto la richiesta di applicazione della pena, e

pertanto denuncia il contrasto dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della

Costituzione, per il diverso trattamento riservato a casi del tutto

analoghi e per la violazione dei principi della terzietà e

imparzialità del giudice;

che nel richiamarsi alla sentenza n. 186 del 1992 il giudice

a quo omette di considerare che già in quella occasione la Corte ha

messo in rilievo la differenza tra il rigetto della richiesta di

applicazione della pena, che "comporta quanto meno una valutazione

negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il

proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." e determina quindi un

pregiudizio per l'imparzialità del giudice, e la valutazione circa

la definibilità del giudizio allo stato degli atti (condizione di

ammissibilità del rito abbreviato alla stregua della disciplina

allora vigente), che si sostanzia in "una decisione di natura

meramente processuale, per ciò stesso inidonea a dar luogo ad un

"pre-giudizio" rispetto alla decisione di merito";

che tali rilievi valgono a maggior ragione in ordine alla

nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge

16 dicembre 1999, n. 479, in base alla quale il giudice, a fronte di

una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione

probatoria, è chiamato a stabilire soltanto se la prova sia

necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di

economia processuale proprie del procedimento, operando così una

valutazione che non implica alcun giudizio di merito in ordine alla

responsabilità dell'imputato;

che, quanto alla conoscenza degli atti del fascicolo del

pubblico ministero, nella quale il rimettente individua la causa del

pregiudizio per l'imparzialità del giudice, questa Corte ha

ripetutamente affermato che tale conoscenza è ininfluente ai fini

della incompatibilità con la funzione di giudizio ove non

accompagnata da una valutazione contenutistica, di merito, sui

risultati delle indagini preliminari (v. tra le tante, oltre alla

menzionata sentenza n. 186 del 1992, sentenze n. 131 del 1996, n. 455

del 1994, n. 502 del 1991, nonché ordinanza n. 152 del 1999);

che, infine, in merito alla censura mossa alla disposizione

impugnata sotto il profilo della violazione dei principi della

terzietà e imparzialità del giudice, è già stato osservato che la

nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione "non innova

sostanzialmente rispetto ai principi già desumibili dagli a suo

tempo invocati artt. 24 e 3 della Costituzione, quali interpretati

dalla giurisprudenza di questa Corte" (ordinanza n. 112 del 2001; v.

inoltre sentenza n. 283 del 2000 e ordinanza n. 167 del 2001);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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