Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/01/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del

decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la

riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), promossi con

ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna,

notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17

agosto e il 1° settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del

registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure

urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in

riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli

artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28

agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso

decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32,

77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;

che si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso

decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non è stato

convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del

decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la

riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate, con i

ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in

riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli

artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla

Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117,

119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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