Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1987 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tra i casi d'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, cui si riferiscono l'art. 7 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, non e' compreso l'evento dannoso derivante da infezione malarica.1

[2]Tuttavia nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, gli Istituti assicuratori presso i quali, a norma delle vigenti leggi sugli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, gli operai deceduti erano assicurati, corrisponderanno ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge ed ai fratelli e sorelle, che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 10 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, una sovvenzione nella misura prevista, per gli infortuni seguiti da morte, dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432.

[3]Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 e sia mancata, sul posto, l'assistenza sanitaria prevista dallo stesso articolo, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, questi sara' tenuto a corrispondere agli aventi diritto, di cui al comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualita' del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'Istituto assicuratore ai sensi del precedente comma, nei casi in cui la somma stessa sia inferiore alle cinque annualita' predette.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 17 giugno 1987 n. 226 (in G.U. 1ª s.s. 24/06/1987 n. 26) ha dichiarato "L'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 ("Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le causedella malaria")".

Testo in vigore dal 25 giugno 1987 al 16 dicembre 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 226/1987

    Ha colpito questo articolo
    17 giugno 1987

    La normativa che - in materia di infezione malarica - prevede forme di tutela piu` limitate rispetto al generale regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha oggi alcuna ragionevolezza ed e` lesiva di parametri costituzionali. Pertanto, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - gli artt. 16, comma primo, L. 22 giugno 1933 n. 851; 329, comma primo, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265; e 2, comma secondo, parte seconda, r.d. 17 agosto 1935 n. 1765.

    Art. 2 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 16 Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria · Art. 329 Testo unico sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1987

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1933 al 25 giugno 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 17 giugno 1987 n. 226 (in G.U. 1ª s.s. 24/06/1987 n. 26) ha dichiarato "L'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 ("Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le causedella malaria")".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1933-06-22;851~art16 · fonte del testo

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