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[1]Tra i casi d'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, cui si riferiscono l'art. 7 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, non e' compreso l'evento dannoso derivante da infezione malarica.1
[2]Tuttavia nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, gli Istituti assicuratori presso i quali, a norma delle vigenti leggi sugli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, gli operai deceduti erano assicurati, corrisponderanno ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge ed ai fratelli e sorelle, che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 10 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, una sovvenzione nella misura prevista, per gli infortuni seguiti da morte, dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432.
[3]Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 e sia mancata, sul posto, l'assistenza sanitaria prevista dallo stesso articolo, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, questi sara' tenuto a corrispondere agli aventi diritto, di cui al comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualita' del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'Istituto assicuratore ai sensi del precedente comma, nei casi in cui la somma stessa sia inferiore alle cinque annualita' predette.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 17 giugno 1987 n. 226 (in G.U. 1ª s.s. 24/06/1987 n. 26) ha dichiarato "L'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 ("Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le causedella malaria")".
Testo in vigore dal 25 giugno 1987 al 16 dicembre 2009
