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[1]Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie concernenti l'imposta fabbricati e le relative sovrimposte, non sono cumulabili, neppure in successivi periodi di tempo.

[2]L'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, non e' applicabile nei riguardi degli immobili appartenenti a persone od enti soggettivamente esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

[3]Gli immobili contemplati dalla citata legge, tanto se soffittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili.

Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art10 · fonte del testo

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