[1]Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si considerano secondo le norme ed i criteri attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.

[2]La domanda di sgravio per sfitto dovra' essere presentata entro il perentorio termine di trenta giorni da quello in cui il fabbricato cesso' di essere affittato e ripetersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato non venne affittato.

Testo vigente dal 5 agosto 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art11 · fonte del testo

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