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Tributario
Coordinamento di talune norme riguardanti agevolazioni tributarie in materia di edilizia e differimento di termini a causa dello stato di guerra
Legge 11 luglio 1942, n. 843
- Aggiornato al
- 1 gennaio 1960
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Ai fini dell'esecuzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle…
- Art. 2Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione…
- Art. 3Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti…
- Art. 4Al secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare…
- Art. 5Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se…
- Art. 6Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta…
- Art. 7Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche…
- Art. 8L'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 159 del testo unico 28 aprile 1938-XVI…
- Art. 9L'esenzione prevista dall'art. 168 del testo unico 24 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le…
- Art. 10Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie…
- Art. 11Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli…
- Art. 12La rettifica da parte della Finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai…
- Art. 13Nulla e' innovato alle norme contenute nell'art. 7 del R. decreto-legge 21 giugno…
- Art. 14Nel caso di ricorso all'autorita' giudiziaria, da parte del contribuente, ovvero…
