Art. 13 — Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo abrogato dalla l. 9 marzo 1989, n. 86.
Abrogato dal 25 marzo 1989
Articolo abrogato dalla l. 9 marzo 1989, n. 86.
Abrogato dal 25 marzo 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1987 al 25 marzo 1989. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi statuti speciali, alle leggi dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 12.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N. 86
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art13 · fonte del testo
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