Art. 22 — Divieto di emolumenti aggiuntivi - Eccezioni

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Salvo il caso contemplato nell'articolo 20, il personale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 non puo' percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Dipartimento, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorche' il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario. Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorche' autorizzata dal Dipartimento, e' computata in detrazione, del trattamento corrisposto.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art22 · fonte del testo

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