dai dazi doganali (1) I beni la cui importazione o esportazione e' necessaria per l'esercizio delle attivita' ufficiali del Gruppo saranno esenti da tutti i dazi doganali e da altre imposte (ad eccezione dei pagamenti effettuati per i servizi), nonche' da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni o sulle esportazioni. (2) Al Gruppo sara' concesso il rimborso del dazio doganale e dell'imposta sul valore aggiunto pagati sulle importazioni di idrocarburi da esso acquistati e necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art8 · fonte del testo

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