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[1]Convenzione modificativa di quella in data 23 aprile 1940-XVIII per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).
[2]Premesso.
[3]che con convenzione del 23 aprile 1940-XVIII, approvata con legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1301, modificativa di quelle in data 7 novembre 1925-IV, 7 agosto 1930-VIII e 7 agosto 1933-XI, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) la Societa' anonima di navigazione «La, Meridionale» sedente in Palermo si obbligo' ad eseguire, nel termine di giorni novanta decorrenti dalla data di pubblicazione della suddetta legge, i lavori di sistemazioni interne ordinatile dal Ministero delle comunicazioni con lettera 13 marzo 1939-XVII, n. 2350, relativamente ai piroscafi Ustica e Pantelleria e quelli occorrenti per rimettere in perfetto stato di manutenzione le altre unita' della Societa' assegnate alle linee;
[4]che la Societa' concessionaria, ha eseguito in tempo utile tutti i suddetti lavori ad eccezione di una parte di quelli prescritti pel piroscafo Pantelleria a causa della requisizione e della inscrizione nel naviglio ausiliario di detta nave da parte della Regia marina avvenuta il 10 maggio 1940-XVIII;
[5]che per dare alla Societa' la possibilita' di compiere i lavori rimasti in sospeso, sul piroscafo Pantelleria occorre fissare un nuovo termite in sostituzione di quello dall'art. 4 della su citata convenzione modificativa 23 aprile 1940-XVIII;
[6]fra il tenente generale ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e il sig. comm. Massimo D'Ambrosio, della Societa' anonima di navigazione «La Meridionale», sedente in Palermo a nome e per conto della Societa' stessa in virtu' di regolare mandato, e' stato concordato e stipulato quanto segue:
[7]Art. 1.
[8]Per i lavori ancora da eseguire sul piroscafo Pantelleria giusta l'art. 4 della convenzione modificativa stipulata il 23 aprile 1940-XVIII con la Societa' anonima di navigazione «La Meridionale» sedente in Palermo, per l'esercizio delle Linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria), approvata con legge 25 agosto 1940-XVIII, il termine previsto dall'articolo stesso viene sostituito con altro della durata di giorni quaranta decorrenti dalla data di riconsegna alla Societa' della nave, attualmente requisita.
[9]Qualora il piroscafo suddetto fosse soggetto ad altre requisizioni prima della scadenza di tale nuovo termine, i quaranta giorni per l'effettuazione dei prescritti lavori decorreranno dalla data dell'ultima riconsegna della nave, e nella determinazione del suindicato periodo saranno tenuti a calcolo per meta' i giorni trascorsi dopo le precedenti derequisizioni della nave stessa.
Testo in vigore dal 30 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
