Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. 704 parole tolte, 22 parole aggiunte in 16 capoversi.
Convenzione tolto: modificativa di quella in data 7 novembre 1925 per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).
tolto: Premesso:
tolto: che con convenzione in data 7 novembre 1925- approvata con decreto Ministeriale 24 stesso mese, registrato alla Corte dei conti addi' 9 dicembre 1925 - il signor Giovanni Pilara fu Francesco, domiciliato a Palermo, assunse, per Societa' da costituire, l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria), per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di lire 2.025.000;
tolto: che con decreto Ministeriale 15 febbraio - 1926 - registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese - al signor Giovanni Pilara fu Francesco fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Societa' anonima di navigazione «La Meridionale» sedente in Palermo;
tolto: che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 7 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno.
tolto: La Societa' «La Meridionale» ha ora esposto al Ministero delle comunicazioni:
tolto: che per l'inasprimento verificatosi dopo la stipulazione della convenzione 7 novembre 1925 in quasi tutti i titoli di spesa, inasprimento non attenuato dai proventi del traffico, l'esercizio finora compiuto dai servizi marittimi affidatile con la convenzione stessa e' risultato fortemente passivo;
tolto: che il costo di costruzione delle navi essendosi eccezionalmente elevato rispetto a quello calcolato all'atto della stipulazione della suaccennata convenzione, ed essa Societa' avendo esaurita ogni sua disponibilita' finanziaria con l'avvenuta costruzione di uno dei due piroscafi di 800 tonnellate di stazza lorda prescritti dalla convenzione stessa, si trova ora nella impossibilita', ove non intervengano opportune provvidenze statali, di soddisfare all'obbligo della costruzione del secondo piroscafo;
tolto: ed il Ministero delle comunicazioni, avendo attentamente esaminata la situazione dell'Azienda sociale ed accertata la verita' di quanto esposto da «La Meridionale» ha ritenuto assolutamente urgente, per assicurare la regolare continuita' dei servizi marittimi del gruppo E, di addivenire con la Societa' ad alcune modificazioni dei patti contrattuali, per le quali, col minor sacrificio finanziario dello Stato, possa la medesima fronteggiare in avvenire le perdite di esercizio e adempiere all'obbligo della costruzione del secondo piroscafo, sanzionando, in pari tempo, alcune varianti alle linee del gruppo predetto, che, in seguito a reiterati voti delle popolazioni delle isole di Lampedusa e Linosa si dovettero attuare fin dal settembre 1926 per soddisfare ad effettive ed urgenti necessita' delle popolazioni stesse.
tolto: Quindi e' che fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e il signor comm. Roberto Pottino del fu Gaetano, presidente della Societa' anonima di navigazione «La Meridionale», sedente in Palermo, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di regolare mandato, e' stato concordato e stipulato quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: I primi tre comma dell'art. 2 della convenzione 7 novembre 1925, di cui nelle premesse alla presente, sono sostituiti dai seguenti:
tolto: «Sovvenzione. - La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 e' fissata in lire duemilionisettecentoventicinquemila (L. 2.725.000).
tolto: «La sovvenzione sara' soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 3600 di carbone e di un prezzo base di L. 150 a tonnellata cif Genova primario Cardiff.
tolto: «La revisione avra' luogo soltanto quando la media dei prezzi del carbone riferentisi al triennio precedente risulti superiore o inferiore al prezzo base suddetto di almeno 15 per cento. La correzione della sovvenzione sara' fatta in base alla media di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento, ed avra' valore per il triennio successivo.
tolto: «Per il triennio 1929-31 la revisione sara' effettuata in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile nell'anno 1929 per il consumo medio annuo di tonnellate 4100 di carbone ed il prezzo base di L. 200 a tonnellata di cui alla convenzione 7 novembre 1925 ed in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile nel biennio 1930-31 per il consumo medio annuo ed il prezzo base di cui al presente articolo».aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1930-12-22;1868~art1 · fonte del testo
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