Art. 7 (Convenzione)
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[1]Non appena provveduto alla firma della presente Convenzione, in corrispondenza al piano finanziario ostensibile presso gli uffici dell'ospedale, verra' bandito un concorso nazionale con premio per la compilazione del progetto di esecuzione dell'ospedale clinico, non compresi i capitolati speciali d'appalto, ai quali provvedera' l'ufficio tecnico dell'ospedale di Pavia tosto che verra' in possesso del lavoro prescelto, capitolati che dovranno approvarsi dalla autorita' tutoria competente.
[2]Innanzi di far luogo agli appalti, o, comunque, al collocamento dei lavori, l'Amministrazione ospitaliera avra' pieno diritto di far esaminare, da tecnici di sua fiducia i singoli progetti, in modo da assicurarsi che i consuntivi di spesa non supereranno i preventivi, con facolta' di richiedere, d'accordo con la Commissione di cui all'art. 9, le necessarie modificazioni e riduzioni.
[3]I lavori per la costruzione degli istituti scientifici verranno progettati di accordo con la Commissione di cui all'art. 9, e diretti a cura dell'Ufficio del genio civile di Pavia, quelli invece a carico dell'ospedale, coi contributi locali e regionali, verranno diretti a cura dell'ufficio tecnico di detto ente, o di chi credera' meglio delegare l'ospedale medesimo con la vigilanza del detto Ufficio del genio civile.
[4]Il tutto, beninteso, secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 sui lavori pubblici e del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
